Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35178 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35178 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato in Romania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/10/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME NOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bari ha confermato, per la parte in questa sede di interesse, la sentenza in data 11 luglio 2018 del Tribunale di Foggia con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di concorso in tentata rapina impropria consistito nell’avere, dopo la sottrazione di alcuni beni mobili (attrezzature e materiale ferroso), al fine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e di procurarsi l’impunità, aggredito con calci e pugni il personale RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE nel frattempo intervenuto.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. non essendo provato che l’imputato ha agito al fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per erronea qualificazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. anche per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del reato;
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dei benefici di cui all’art. 175 cod. pen.
Rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina impropria, Ł indeducibile perchØ fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che , in ogni caso, detto motivo non Ł consentito dalla legge in sede di legittimità perchØ tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
– Relatore –
Ord. n. sez. 14366/2025
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, fg. 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione Ł, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Considerato poi che il secondo motivo di ricorso Ł inammissibile per carenza di interesse essendo, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione.
Considerato, infine, che con motivazione idonea e non manifestamente illogica la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali non può essere riconosciuto all’imputato il beneficio di cui all’art. 175 cod. pen.
che nel fare rinvio al diniego di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata ha infatti implicitamente quanto legittimamente posto a base del rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di applicazione del beneficio di non menzione nel casellario le stesse condizioni previste per la causa di non punibilità, comunque afferenti agli indici di cui all’art. 133 cod. pen.;
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME