Ricorso inammissibile per tardività: Le conseguenze del mancato rispetto dei termini
Nel processo penale, il rispetto dei termini è un principio cardine che garantisce certezza e ordine. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle gravi conseguenze che possono derivare da una semplice disattenzione sulle scadenze procedurali. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile per tardività non solo impedisca alla Corte di esaminare le ragioni dell’imputato, ma comporti anche significative sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere l’importanza della tempestività nelle impugnazioni.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale per il reato di ricettazione (art. 648 cpv. cod. pen.). L’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa.
Successivamente, la Corte di Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. Ritenendo la decisione ingiusta e la motivazione viziata, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio possibile.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile per tardività
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è mai entrata nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Con una breve ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso semplicemente inammissibile. La ragione non era legata a un’infondatezza dei motivi, ma a un errore procedurale fatale: il ritardo nel deposito dell’atto.
Il provvedimento impugnato, la sentenza della Corte d’Appello, era stato emesso il 12 giugno 2023. Il ricorso per cassazione, invece, era stato presentato il 29 giugno 2023, due giorni oltre la scadenza ultima.
Le Motivazioni: Il Principio della Tardività
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda su un’applicazione rigorosa della legge processuale. L’art. 585, comma 1, lettera a) del codice di procedura penale stabilisce che, quando la motivazione della sentenza è redatta contestualmente al dispositivo (come nel caso di specie), il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni.
Il calcolo è semplice: partendo dal 12 giugno 2023, il quindicesimo giorno utile per presentare ricorso scadeva il 27 giugno 2023. Avendo depositato l’atto il 29 giugno, la difesa ha agito oltre il termine perentorio, rendendo il ricorso inammissibile per tardività.
Questa regola non ammette deroghe. La tardività è una causa di inammissibilità che il giudice rileva d’ufficio e che preclude qualsiasi valutazione sul contenuto del ricorso. Il diritto di difesa e di impugnazione, per essere validamente esercitato, deve sottostare a regole precise, tra cui, appunto, la tempestività.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Le conseguenze di un ricorso inammissibile per tardività sono duplici e molto severe per chi lo propone.
In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. L’imputato perde l’ultima occasione per far valere le proprie ragioni e la pena inflitta diventa esecutiva.
In secondo luogo, scattano le sanzioni economiche previste dall’art. 616 del codice di procedura penale. La norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, la Corte ha quantificato tale somma in 3.000 euro. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare impugnazioni presentate senza il dovuto rispetto delle regole procedurali. Questa vicenda ribadisce un insegnamento fondamentale: nel diritto, la forma è sostanza e il tempo è un fattore decisivo.
Qual è il termine per presentare ricorso se la motivazione della sentenza è contestuale alla sua lettura?
Secondo l’art. 585, comma 1, lett. a) del codice di procedura penale, il termine per proporre impugnazione è di quindici giorni, decorrenti dalla data della sentenza stessa.
Cosa succede se un ricorso viene presentato oltre i termini previsti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività. Questo significa che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48328 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48328 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Russia il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 341/23 in data 12/06/2023 della Corte di appello di Messina, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 12/06/2023, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 05/10/2022 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile per tardività essendo stato proposto in data 29/06/2023, e quindi oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (in presenza di motivazione contestuale resa nell’ambito di procedimento con imputato presente), venuto a scadenza il 27/06/2023.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2023.