Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8552 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 8552 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/07/2025 del Tribunale di Belluno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 luglio 2025 dal Tribunale di Belluno quale giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Belluno che aveva dichiarato responsabile, anche agli effetti civili, NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 581 cod. pen. ai danni di NOME COGNOME. Il Tribunale ha riformato la decisione di primo grado, concedendo all’imputato le circostanze attenuanti generiche e ridimensionando la pena.
L’imputato ha presentato ricorso avverso la sentenza anzidetta, formulando motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge processuale e carenza di motivazione circa il motivo di appello diretto avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di pace aveva revocato l’ordinanza ammissiva della testimonianza del teste COGNOME , nonostante l’audizione del predetto servisse a dimostrare una circostanza essenziale per la difesa dell’imputato .
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato espletamento dell’esame dell’imputato, improvvidamente oggetto di
rinunzia da parte del precedente difensore, che il giudice aveva ritenuto tombale a valida, nonostante non provenisse da soggetto munito di procura speciale.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto alla richiesta di rinnovazione avanzata dalla difesa dell’imputato avente ad oggetto il confronto con NOME COGNOME sui fatti di causa, richiesto dalla difesa della parte civile dinanzi al Giudice di pace, ammesso e mai disposto. Poiché COGNOME aveva chiesto di essere sottoposto ad esame prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale, il giudice avrebbe dovuto ammetterlo.
All’illustrazione dei motivi seguono una serie di considerazioni in fatto all’esito delle quali, il ricorrente lamentando vizio di motivazione e violazione di legge si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ai nn. 1, 2 dell’art. 62, cod. pen., della liquidazione di 1000 euro come danno morale senza alcuna specificazione del calcolo e della liquidazione delle spese, data l’inconsistenza del contributo .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
Questi i passaggi significativi per giungere a detta conclusione.
Il processo di appello è stato celebrato al la presenta dell’imputato .
La sentenza impugnata è stata deliberata il 17 luglio 2025, con termine di giorni novanta per il deposito della motivazione, termine che scadeva il 15 ottobre 2025 e che il Tribunale ha rispettato.
Il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. scadeva sabato 29 novembre 2025.
Il ricorso per cassazione è stato inviato telematicamente il 3 dicembre 2025.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione alle ragioni sopra esposte, che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME