Ricorso Inammissibile per Droga: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di reato legato agli stupefacenti, fornendo importanti chiarimenti sui limiti del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando le censure proposte sono generiche, ripetitive e mirano a una rivalutazione dei fatti, compito precluso alla Suprema Corte. Questo caso serve da monito sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti al ruolo della Cassazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bolzano per un reato concernente sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale, la richiesta di una nuova valutazione degli elementi di prova e il mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di lieve entità, previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dal ricorrente fossero privi dei requisiti necessari per essere esaminati nel merito. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Analisi dei Motivi: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su argomentazioni precise che definiscono i confini del giudizio di legittimità. Analizziamo i punti chiave che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Genericità e Ripetitività delle Censure
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stata la natura dei suoi motivi. La Corte ha osservato che le censure erano mere riproduzioni di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dal giudice di merito (la Corte d’Appello). Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse difese, ma deve individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, come errori nell’applicazione della legge o vizi logici nella motivazione.
Il Divieto di Rivalutazione delle Prove
Un altro punto cruciale è stata la richiesta di una nuova valutazione degli elementi di prova. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pretendere una riconsiderazione delle prove è un’istanza che esula completamente dalle sue competenze, rendendo il relativo motivo di ricorso intrinsecamente inammissibile.
La Questione del Reato di Lieve Entità
Infine, la Corte ha definito “manifestamente infondata” la doglianza relativa al mancato riconoscimento del reato di lieve entità. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione congrua e logica, basata sul “non irrisorio valore ponderale” della sostanza stupefacente sequestrata. La quantità della droga è uno degli indici principali per distinguere tra lo spaccio comune e quello di lieve entità, e la valutazione del giudice di merito, se ben motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sul rigido rispetto dei principi procedurali che governano il ricorso per Cassazione. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano generici, poiché riproponevano questioni già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, la richiesta di rivalutare le prove è stata considerata una pretesa inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non consente un riesame dei fatti. Anche la critica sul mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato minore è stata giudicata infondata, dato che la Corte di merito aveva basato la sua decisione sulla quantità non trascurabile della sostanza, con una motivazione ritenuta congrua e logica.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La genericità dei motivi e la richiesta di rivalutazione delle prove portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali e di versare una sanzione alla cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, riproducevano censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e chiedevano una rivalutazione delle prove, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non giudicare nuovamente i fatti del caso.
Per quale motivo non è stata riconosciuta l’ipotesi di reato di lieve entità?
L’ipotesi di reato di lieve entità non è stata riconosciuta perché la Corte di merito ha ritenuto che il “valore ponderale” (cioè il peso) della sostanza stupefacente rinvenuta non fosse irrisorio. La Corte di Cassazione ha giudicato questa motivazione congrua e sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Dhafer)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento tanto alla ribadita responsabilità in ordine al reato in addebito (primo e terzo motivo) quanto alla rivalutazione, del resto preclusa nel presente grado di giudizio, degli elementi di prova (secondo).
Manifestamente infondate si rivelano, inoltre, le doglianze in tema di mancato riconoscimento dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dalla Corte di merito congruamente argomentato anche con riferimento al non irrisorio valore ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.