Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non riesamina i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. La pronuncia chiarisce i limiti di un ricorso in cassazione, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su una richiesta di rivalutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo e i Motivi dell’Appello
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di due individui per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale aveva confermato la pena stabilita in primo grado, sottolineando la particolare gravità delle condotte. Gli imputati, infatti, gestivano l’attività illecita avvalendosi di un sistema sofisticato, che includeva videocamere di sorveglianza e porte ad apertura comandata a distanza, elementi che denotavano un’organizzazione strutturata e un’elevata pericolosità sociale.
La difesa degli imputati ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
3. L’errata applicazione dei criteri per la determinazione della pena (art. 133 c.p.).
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti e dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano chiaramente le competenze della Corte di Cassazione.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo, relativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, è stato considerato inammissibile perché, secondo la Corte, le censure si risolvevano nella “prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie”. In parole semplici, la difesa non ha evidenziato un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma ha tentato di convincere la Cassazione a interpretare le prove in modo diverso. Questo tipo di valutazione è riservato esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). La Cassazione ha ribadito che il suo compito è il giudizio di legittimità, ovvero verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire come sono andati i fatti. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si configura come una censura di “travisamento del fatto” non consentita in questa sede.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati giudicati inammissibili. La Corte ha specificato che la determinazione della pena e il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione “congrua e non illogica”, giustificando la pena con la gravità dei fatti (diverse tipologie di stupefacenti, uso di sistemi di sorveglianza) e con l’assenza di collaborazione da parte degli imputati. Pertanto, non sussistevano i presupposti per un intervento del giudice di legittimità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare un ricorso in Cassazione in modo tecnicamente corretto. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito; è necessario individuare e dimostrare un preciso errore di diritto. La decisione sottolinea che la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti e che le censure che mirano a una semplice rilettura delle prove sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Di conseguenza, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, vedendo così definitivamente confermata la loro condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa non denunciavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un ricorso propone una “lettura alternativa delle risultanze istruttorie”?
Significa che l’appellante sta chiedendo alla Corte di Cassazione di interpretare le prove (documenti, testimonianze, etc.) in modo diverso da come hanno fatto i giudici precedenti. Questo non è consentito perché la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione delle norme giuridiche, non di riesaminare le prove.
La Corte di Cassazione può rivedere la quantificazione della pena decisa da un altro giudice?
La Corte di Cassazione può intervenire sulla determinazione della pena solo in casi limitati, ovvero quando la motivazione del giudice di merito è completamente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Se la motivazione è adeguata e logica, come in questo caso, la decisione sulla pena è insindacabile nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43963 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 08/02/1996
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il 16/07/1999
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce la mancata applicazione dell’art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, con il secondo motivo, la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, e, con il terzo motivo, l’errata applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure, a tacere della loro aspecificità, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto, non consentita in sede di legittimità;
Considerato che i motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio sono inammissibili, in quanto esulano dei limiti delibatori propri del giudizio di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello ha confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado con motivazione congrua e non illogica, fondata sulla gravità dei fatti accertati, relativi a diverse tipologia di sostanze stupefacenti e commessi anche ricorrendo a un sofisticato sistema di videocamere di sorveglianza e ad un sistema di porte azionate a distanza, e ha escluso la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti ritenute sussistenti in ragione della gravità delle condotte accertate e dell’assenza di un contributo collaborativo da parte degli imputati;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Li’ ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.