Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20271 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/02/1995
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile
atteso che emerge una impugnazione meramente rivalutativa in punto di mancata riqualificazione del fatto ex art. 73
1 comma Mei DPR 309/90, pur a fronte di una motivazione che con coerenza valorizza in senso negativo una costante attività di
spaccio strumentale alla fornitura di droga, con continuità, e a favore di un nutrito gruppo di acquirenti, con offerta articolata in plurime tipologie di stupefacente. Si
ricorda al riguardo che in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico “mezzi, modalità e circostanze” di
commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le
peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni al fine di ricostruire una cornice complessiva in
concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati.
(Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell’ipotesi di lieve entità in relazione ad
una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente – cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all’imputato). (Sez. 3, n. 13115 del 06/02/2020, Suriano, Rv. 279657 – 01)
Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.1.2025