Ricorso Inammissibile per Stalking: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per stalking presentato da un imputato, confermando così la sua condanna per atti persecutori aggravati. Questa decisione ribadisce principi fondamentali del processo penale, in particolare i limiti del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito per riesaminare i fatti. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Corte.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
L’imputato era stato condannato sia in primo grado, con rito abbreviato, sia in secondo grado dalla Corte di Appello di Bologna per il reato di atti persecutori aggravati. La sentenza di appello aveva confermato integralmente la responsabilità penale e la pena inflitta. Non rassegnandosi alla decisione, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e il Loro Rigetto
L’analisi della Corte si è concentrata sulla natura dei motivi presentati dall’imputato, riscontrandone la manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato ritenuto inammissibile.
Primo Motivo: Valutazione delle Dichiarazioni dell’Imputato
Il ricorrente lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle sue dichiarazioni. La Cassazione ha respinto questa doglianza definendola generica e riproduttiva di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di Appello. I giudici hanno sottolineato che le affermazioni dell’imputato erano vaghe e non tali da rendere necessaria una riapertura dell’istruttoria.
Secondo Motivo: Insussistenza del Reato e il Ricorso Inammissibile per Stalking
Il secondo motivo contestava l’esistenza stessa dell’elemento materiale del reato di atti persecutori. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per stalking poiché le censure erano meramente fattuali, generiche e volte a ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte di Appello aveva già accertato, con motivazione adeguata, la sussistenza di un atteggiamento dolosamente persecutorio che aveva ingenerato nella vittima un perdurante stato di ansia e paura.
Terzo Motivo: Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato si doleva della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto anche questo motivo inammissibile, in quanto la decisione dei giudici di merito era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. La Corte di Appello, infatti, aveva evidenziato i numerosi precedenti penali dell’imputato, elementi che qualificavano negativamente la sua personalità e indicavano una non secondaria pericolosità sociale, giustificando ampiamente il diniego di un trattamento sanzionatorio più benevolo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, tutti i motivi presentati tendevano, in realtà, a sollecitare una nuova e diversa lettura del compendio probatorio, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La genericità e la ripetitività delle censure rispetto a quelle già valutate in appello hanno costituito un ulteriore e decisivo fattore di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla corretta redazione dei ricorsi per Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, puntuali e focalizzati su reali vizi di legittimità, senza sconfinare in una critica all’apprezzamento dei fatti operato dal giudice del merito. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende sancisce la definitività della condanna e le conseguenze negative di un’impugnazione proposta senza i necessari requisiti di legge.
Perché il ricorso per stalking è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ripetitivi di questioni già decise in appello e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove o le dichiarazioni?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Su quale base è stata negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La richiesta è stata respinta perché i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione adeguata, che non vi fossero elementi per un trattamento sanzionatorio di favore. In particolare, sono stati valorizzati i numerosi precedenti penali dell’imputato, indicativi di una personalità incline a delinquere e di una significativa pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nliFMYS nato a BOLOGNA il 07/1 nri c)75
avverso !a sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
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Rilevato che COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, ha confermato la sentenza del 15 giugno 2023 del GIP del Tribunale di Bologna che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di atti persecutori aggravati e l’ condannato alla pena ritenuta di giustizia; con successiva memoria insiste pe l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione de dichiarazioni rilasciate dall’imputato, è inammissibile in quanto, oltre ad es caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, è riproduttivo di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, il qu evidenzia come le affermazioni rese dall’imputato, vaghe e prive di un precis riferimento, non abbiano un peso tale da rendere assolutamente necessaria la rinnovazione istruttoria (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duo dell’insussistenza dell’elemento materiale del reato di atti persecutori, è anch’ inammissibile in quanto è caratterizzato da mere censure in punto di fatto connotat da particolare genericità, oltre ad essere volto ad ottenere una rivalutazione d elementi probatori, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatament vagliati dalla Corte di appello, la quale ha affermato che sussiste, senza alcun dubb un doloso atteggiamento persecutorio e che l’entità degli eventi narrati era stato grado di cagionare nella persona offesa uno stato di ansia e di paura per la prop incolumità (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole d mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illog motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, atteso che la Corte di appello ha evidenziato come, nel caso di specie, non emergano elementi idonei a giustificare un trattamento sanzionatorio di particolare benevolenza, con riguardo a numerosi precedenti penali dell’imputato che qualificano negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere, sintomo di una non secondari pericolosità sociale (vedasi, pagina 5, del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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