Ricorso Inammissibile per Spaccio: la Cassazione Conferma la Condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con la sentenza in esame, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un’imputata condannata per spaccio di sostanze stupefacenti, chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una decisione di condanna.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pescara per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila.
L’imputata, non accettando la condanna, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, presentando un ricorso basato su due principali doglianze: una presunta violazione di legge e una carenza di motivazione riguardo la sua responsabilità penale, e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e le Attenuanti Generiche
Nel suo ricorso, la difesa ha tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi a fondamento della condanna. Inoltre, si lamentava la severità del trattamento sanzionatorio, ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere le attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le censure relative all’affermazione di responsabilità fossero generiche e di fatto. La ricorrente, infatti, non denunciava un errore di diritto, ma proponeva una propria interpretazione delle prove, chiedendo alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella, motivata, dei giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto la decisione dei giudici d’appello sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. La Corte territoriale aveva infatti basato il suo diniego su una serie di elementi specifici e negativi, tra cui:
* La presenza di precedenti penali a carico dell’imputata.
* L’assenza di segni concreti di pentimento o ravvedimento (resipiscenza).
* L’ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta.
* La pluralità delle condotte criminose poste in essere.
Questi indici, secondo la Cassazione, giustificavano ampiamente la decisione di non concedere alcun beneficio, in quanto sintomatici di una certa ‘proclività a delinquere’. Di conseguenza, anche questo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile.
Conclusioni
La decisione riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un appello mascherato per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti di motivazione manifestamente illogici, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per la ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni proposte erano generiche e miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita in sede di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione della legge.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte d’Appello ha motivato la sua decisione sulla base di elementi negativi, quali la presenza di precedenti penali, l’assenza di segni di pentimento, l’ingente quantità di stupefacente e la pluralità di condotte illecite.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti (giudizio di merito), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47971 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in punto di responsabilità, in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche ex art. 62bis cod.pen.
Quanto alla doglianza relativa all’affermata responsabilità, il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su deduzioni generiche e versate in fatto, tenuto conto della specifica motivazione sul punto da parte della Corte territoriale (p.3), rispetto al cui percorso argomentativo la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, non consentiti in sede di legittimità.
Quanto al profilo relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e, in ogni caso, delle attenuanti generiche, si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive: la Corte del merito ha fatto riferimento a taluni indici sintomatici della proclività a delinquer della ricorrente, tra cui l’assenza di elementi oggettivi sintomatici di resipiscenza, la presenza di precedenti penali, l’ingente quantità di stupefacente rinvenuto e la pluralità di condotte criminose poste in essere (pp. 3 e 4).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il