Ricorso Inammissibile per Spaccio: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti un ricorso inammissibile in materia di stupefacenti. La decisione sottolinea i rigorosi criteri per l’applicazione di istituti favorevoli all’imputato, come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, e le conseguenze economiche di un’impugnazione infondata. Analizziamo insieme i passaggi chiave di questa pronuncia.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello a una pena di 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un reato legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Non accettando la decisione dei giudici di merito, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due specifici motivi di impugnazione, con l’obiettivo di ottenere un esito più favorevole.
I Motivi del Ricorso e la Tesi Difensiva
La difesa dell’imputato si concentrava su due punti principali:
1. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Il primo motivo contestava la decisione dei giudici di non riconoscere la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da poter rientrare in questa categoria, che avrebbe escluso la condanna.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Con il secondo motivo, si lamentava il vizio di motivazione e la violazione di legge per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti manifestamente infondati, trattandoli congiuntamente per la loro omogeneità. La conseguenza è stata una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche comportato ulteriori conseguenze per il ricorrente.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e dettagliata per giustificare la sua decisione, analizzando separatamente i punti sollevati dalla difesa.
Sulla Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
I giudici hanno confermato la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis. La motivazione si basa su elementi concreti: l’imputato era stato colto mentre svolgeva attivamente l’attività di spaccio. Inoltre, la Corte ha dato rilievo alla “significativa quantità di sostanza stupefacente” e alla “natura non disorganizzata” dell’attività delittuosa. Questi fattori, secondo i giudici, sono logicamente incompatibili con la “particolare tenuità dell’offesa” richiesta dalla norma.
Sulle Attenuanti Generiche
Anche riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito. La Corte ha evidenziato come la difesa non avesse contestato specificamente la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva rilevato la “mancanza di ragione che avrebbero potuto giustificare il beneficio”. In altre parole, non erano emersi elementi positivi o circostanze particolari tali da meritare una riduzione della pena attraverso la concessione delle attenuanti generiche.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta due importanti conseguenze per il ricorrente, specialmente quando, come in questo caso, si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta “senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato a pagare tutte le spese del procedimento.
2. Pagamento alla Cassa delle ammende: È stata disposta la condanna al pagamento di una somma, equitativamente fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per cassazione deve basarsi su motivi solidi e non pretestuosi. Un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non solo non produce il risultato sperato, ma aggrava la posizione economica del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ha ritenuto entrambi i motivi di impugnazione (mancata applicazione della tenuità del fatto e mancata concessione delle attenuanti generiche) manifestamente infondati e basati su argomentazioni già correttamente respinte dai giudici di merito.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della “particolare tenuità del fatto”?
L’applicazione di tale beneficio è stata esclusa a causa di elementi concreti come la significativa quantità di sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato e la natura non disorganizzata dell’attività di spaccio, considerati incompatibili con un’offesa di minima gravità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Oltre a rendere definitiva la condanna a 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/12/2000
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 16 maggio 2024 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del giorno 1 dicembre 2021 con cui il Tribunale di Foggia in composizione monocratica aveva condannato COGNOME NOME NOME alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento per non avere i Giudici del merito applicato l’invocato art. 131-bis cod. pen.
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che i motivi in esso contenuti, i quali possono essere trattati unitariamente stante la loro omogeneità, risultano manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha escluso tanto l’applicabilità dell’invocato art. 131-bis cod. pen. quanto delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla circostanza che il COGNOME fosse stato colto mentre svolgeva attività di spaccio con modalità tali da escludere la particolare tenuità dell’offesa come la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche;
che, in particolare, i giudici del merito hanno segnalato la non contestata significativa quantità di sostanza stupefacente nella disponibilità del prevenuto e la natura non disorganizzata della attività delittuosa da lui svolta, fattori costituenti elementi logicamente in contrasto con la postulata particolare tenuità del fatto, mentre, per ciò che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata evidenziata, con motivazione non specificamente contestata, la mancanza di ragione che avrebbero potuto giustificare il beneficio;
che il ricorso devtperciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore il Presidente