Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Sottolinea la Pericolosità Sociale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione evidenzia l’importanza di una corretta motivazione sulla recidiva e sulla pericolosità sociale dell’imputato, soprattutto quando il reato viene commesso all’interno della propria abitazione.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo grado dal Tribunale e in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato contestava la motivazione della sentenza di condanna, ritenendola illogica. L’elemento centrale della difesa mirava a smontare la valutazione dei giudici di merito, che avevano confermato la sua colpevolezza e applicato l’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno stabilito che l’impugnazione non era riuscita a individuare vizi logici evidenti nella decisione della Corte d’Appello, la quale aveva agito in coerenza con la sentenza di primo grado.
Analisi del Ricorso Inammissibile
Il primo punto su cui la Cassazione si è soffermata è la manifesta infondatezza del ricorso. I giudici hanno chiarito che per ottenere un annullamento della sentenza non è sufficiente presentare una lettura alternativa dei fatti, ma è necessario dimostrare che la motivazione dei giudici di merito sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su “pertinenti massime di esperienza”, rendendo la sua argomentazione solida e coerente.
La Valutazione sulla Recidiva e la Pericolosità Sociale
Un aspetto cruciale della decisione riguarda l’applicazione della recidiva. La Cassazione ha lodato la motivazione della Corte d’Appello, la quale non si è limitata a prendere atto dei precedenti penali dell’imputato. Al contrario, ha condotto un’analisi più approfondita, osservando che il nuovo reato era in linea con i precedenti specifici e, soprattutto, dimostrava una “rinnovata pericolosità” del soggetto. L’utilizzo della propria abitazione come base per l’attività di spaccio è stato considerato un indicatore di un’evoluzione negativa e di una maggiore spregiudicatezza criminale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, l’assenza di manifeste illogicità nella motivazione con cui i giudici di merito avevano confermato la condanna. In secondo luogo, la corretta e approfondita motivazione sull’applicazione della recidiva, fondata non su un mero automatismo, ma su una valutazione concreta della crescente pericolosità dell’imputato, manifestata dalla scelta di trasformare il proprio domicilio in un luogo di spaccio. Tale comportamento è stato interpretato come un aggravamento della condotta criminale, giustificando pienamente la decisione dei giudici di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve attaccare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Inoltre, la decisione sottolinea che la valutazione della recidiva deve andare oltre la semplice constatazione dei precedenti penali. I giudici devono analizzare il comportamento attuale dell’imputato per misurarne la pericolosità sociale. L’utilizzo di un’abitazione privata per commettere reati come lo spaccio è un fattore che può indicare un’escalation criminale e giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente non è riuscito a dimostrare alcuna illogicità palese nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sua condanna per spaccio.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva nel caso specifico?
La Corte ha ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva perché non si è basata solo sui precedenti penali, ma ha considerato il nuovo reato come espressione di una ‘rinnovata pericolosità’ dell’imputato, evidenziata dal fatto che egli utilizzava la propria abitazione come luogo per lo spaccio di stupefacenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4469 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 13/09/1971
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché[non evidenzia manifeste illogicità nella motivazione con cui la Corte, con esiti convergenti con quelli della sentenza del Tribunale di Latina e sulla base di pertinenti massime di esperienza, ha confermato la sua condanna per il reato ascrittogli e perché, per altro verso, la Corte ha correttamente motivato la applicazione della recidiva non limitandosi a rilevare i precedenti penale ma osservando che il reato per il quale si procede risulta in linea con i precedenti penale specifici ma mostra in aggiunta mostra una rinnovata pericolosità’ di Grossi, giunto ora a utilizzare la sua abitazione come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consiglier GLYPH stensore
Il P/ s / rie dente