Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma Condanna per Spaccio
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti. La decisione evidenzia un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una mera riproposizione di argomenti già valutati nei gradi di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte, sollevando questioni sia sulla sua colpevolezza sia sull’entità della pena inflitta.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha esaminato i due principali motivi di doglianza presentati dal ricorrente, respingendoli entrambi per manifesta infondatezza e genericità.
Ricorso inammissibile: perché i motivi sulla responsabilità erano generici
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità. La Cassazione ha osservato che le censure erano una semplice riproduzione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito. La Corte d’Appello, infatti, aveva fondato la sua decisione su elementi probatori chiari e convergenti, quali:
* L’elevatissimo numero di dosi (1155) ricavabili dalla sostanza sequestrata.
* La presenza di strumenti per il confezionamento dello stupefacente.
* Il ritrovamento di un foglio contenente nomi e cifre, riconducibili a somme di denaro e quindi a un’attività di spaccio.
Questi elementi, considerati nel loro complesso, dimostravano in modo inequivocabile che la sostanza era destinata alla vendita a terzi e non a un uso personale.
La Valutazione sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato generico. Il ricorrente criticava l’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua scelta, tenendo conto di tutti gli indici di gravità del fatto, della personalità dell’imputato e di un suo precedente specifico. La pena inflitta, definita ‘poco sopra la media edittale’, è stata quindi ritenuta congrua e frutto di un corretto esercizio del potere giudiziale.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella qualificazione del ricorso come inammissibile. I giudici hanno spiegato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, i motivi erano ‘genericamente riproduttivi’ e non si confrontavano criticamente con le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte d’Appello. Di fronte a una motivazione completa e priva di vizi, il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti è precluso in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti, capaci di evidenziare reali errori di diritto, pena la loro irricevibilità e l’imposizione di sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche questioni di legittimità.
Quali prove hanno sostenuto la condanna per spaccio nei gradi di merito?
La condanna si è basata su tre elementi principali: l’elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza (1155), il ritrovamento di materiale per il confezionamento e la presenza di un foglio con nomi e cifre interpretato come un registro dell’attività di spaccio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 27/01/1978
avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che quanto alla responsabilità in ordine al reato contestato,i1primo motivo è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che considerato, ai fini della destinazione a terzi dello stupefacente ritrova ricorrente, l’elevato numero di dosi (1155) da esso ricavabili e la presenza strumenti atti alla confezione, oltre al foglio con nomi e numeri riconducibil somme di denaro;
Ritenuto che la censura in punto di pena è generica censera al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che considerato gli indici di gravità del fatto e della personalità dell’impu desunta anche da precedente specifico, considerando la pena inflitta poco sopra la media edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 18.11.2024