Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito dei Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e del perché un ricorso inammissibile viene rigettato quando tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio. Il caso riguarda una condanna per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ma il principio affermato ha una valenza generale per chiunque intenda impugnare una sentenza.
Il Caso: Dalla Condanna per Spaccio al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. La pena inflitta era di un anno di reclusione e 2.600 euro di multa.
La condanna si basava su una serie di elementi probatori ritenuti dai giudici di merito sufficienti a dimostrare che la sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato non fosse destinata a un uso personale, bensì allo spaccio. Gli indizi chiave erano:
* Il dato ponderale, ovvero la quantità della sostanza;
* La presenza di un bilancino di precisione;
* Il ritrovamento di materiale per il confezionamento di singole dosi.
Sulla base di questo quadro, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato.
Il Motivo del Ricorso e il Vizio di Motivazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma criticava il modo in cui i giudici avevano interpretato gli elementi a sua disposizione. Secondo la sua difesa, la conclusione che la droga fosse destinata allo spaccio era un’errata valutazione dei fatti.
L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, che portasse a una conclusione differente da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di assicurare la corretta applicazione della legge, senza poter entrare nuovamente nel merito dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni: la Differenza tra Merito e Legittimità
Nelle motivazioni, la Corte spiega che il motivo presentato dal ricorrente si risolveva in una ‘mera censura di merito’. L’imputato non stava evidenziando una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza, ma stava semplicemente proponendo una ‘diversa ricostruzione dei fatti’.
Un’operazione di questo tipo è sottratta al sindacato di legittimità della Cassazione. Accogliere un simile ricorso significherebbe trasformare la Corte in un terzo giudice del fatto, ruolo che la legge non le attribuisce. Di conseguenza, poiché il ricorso non presentava vizi di legittimità validi ma si limitava a criticare la valutazione fattuale, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze immediate e concrete per il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, poiché non sono stati riscontrati elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Questa ordinanza ribadisce un importante monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise questioni di diritto e non può essere utilizzato come un tentativo per ottenere una terza valutazione delle prove a disposizione.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a contestare la valutazione dei fatti e delle prove fatta dai giudici di merito (una ‘mera censura di merito’), proponendo una ricostruzione alternativa. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, che si occupa solo della corretta applicazione della legge (controllo di legittimità).
Quali elementi avevano portato alla condanna per spaccio nei gradi di merito?
La condanna si basava su un insieme di elementi: la quantità della sostanza stupefacente rinvenuta, il possesso di un bilancino di precisione e la disponibilità di materiale per confezionare singole dosi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5879 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la precedente sentenza del 21 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Castrovillari aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena di anni 1 di reclusione ed € 2.600,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione in particolare censurando il provvedimento nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in suo possesso sulla scorta del dato ponderale, della presenza presso l’imputato di un bilancino di precisione oltre che di materiale atto al confezionamento delle singole dosi.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto si risolve in una mera censura di merito volta a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratta quindi al sindacato di questa Corte di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere estensof_e_
il Presidente