Ricorso Inammissibile per Spaccio: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti già compiuto nei precedenti gradi di giudizio. Questo caso riguarda una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità.
I Fatti del Caso
Un giovane uomo veniva condannato sia in primo grado, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale, sia in secondo grado, dalla Corte di Appello. L’accusa era quella prevista dall’art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990, che disciplina i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’ in materia di stupefacenti.
La difesa dell’imputato, non rassegnandosi alla decisione della Corte territoriale, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna.
L’Unico Motivo del Ricorso
L’imputato basava il suo ricorso su un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nell’applicare la norma sullo spaccio. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi di prova, ritenendoli sufficienti a dimostrare la destinazione della sostanza allo spaccio e non all’uso personale.
Le Motivazioni della Decisione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio ‘di legittimità’ e non ‘di merito’.
La Corte ha spiegato che le argomentazioni presentate dalla difesa non erano ammissibili per due motivi principali:
1. Natura Fattuale delle Censure: Le critiche mosse alla sentenza d’appello erano ‘doglianze in punto di fatto’. L’imputato, cioè, non stava contestando un’errata interpretazione della legge, ma la valutazione delle prove (come la quantità di sostanza, le modalità di detenzione, etc.). Questo tipo di valutazione è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non può essere ripetuta in Cassazione.
2. Adeguata Motivazione della Corte d’Appello: La Corte Suprema ha rilevato che la Corte d’Appello aveva già esaminato e respinto le stesse critiche, fornendo una motivazione logica e giuridicamente corretta. I giudici di secondo grado avevano evidenziato ‘plurimi ed inequivoci elementi’ che dimostravano come la droga fosse destinata allo spaccio. Riproporre gli stessi argomenti in Cassazione si traduce in una richiesta di un terzo giudizio di merito, che la legge non consente.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si può ridiscutere l’intera vicenda. Il suo compito è vigilare sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica delle motivazioni, non sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge e non può essere un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava questioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione. Inoltre, riproponeva censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, qualificato come fatto di lieve entità secondo l’articolo 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1136 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1136 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 25/07/2002
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al predetto art. 73, comma 5) non è consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da doglianze punto di fatto, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argoment giuridici (pp. 2 e 3 sent. imp., ove si evidenziano i plurimi ed inequivoci elementi attestanti la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente ^