Ricorso Inammissibile per Spaccio: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e argomentazioni specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile perché basato su motivi generici non solo viene respinto, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio le dinamiche processuali e le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di Milano per la detenzione di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina suddivisa in più involucri, e per la cessione a terzi di una singola dose. La sentenza di primo grado era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando due aspetti principali:
1. La misura della pena applicata, ritenuta eccessiva.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della sanzione.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati ‘manifestamente infondati’. Questa valutazione si basa su diverse criticità emerse dall’atto di impugnazione. In primo luogo, i motivi sono stati definiti ‘generici’, ovvero privi di un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni della sentenza d’appello. Invece di contestare specifici passaggi logici della decisione impugnata, il ricorrente si è limitato a formulare doglianze astratte.
La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza (Cass. Sez. U, n. 8825/2016), richiede che il ricorso contenga una critica argomentata della decisione che si intende censurare. Un’impugnazione che non soddisfa questo requisito è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dai giudici di merito. La determinazione della pena è stata ritenuta corretta perché basata su elementi concreti e oggettivi, quali la quantità di stupefacente detenuto, la sua suddivisione in dosi (indice di un’attività destinata allo spaccio) e la continuità dell’attività criminale osservata dagli inquirenti.
Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato validamente motivato. I giudici hanno tenuto conto:
* Della gravità dei fatti.
* Dei precedenti di polizia a carico dell’imputato.
* Dei precedenti arresti.
* Dell’assenza di ‘profili di meritevolezza’ che potessero giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Conclusioni: Conseguenze di un Ricorso Generico
In conclusione, essendo il ricorso palesemente inammissibile e non essendoci prove di una mancanza di colpa da parte del ricorrente nel causare tale inammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche specifiche e pertinenti, evitando censure generiche che non hanno alcuna possibilità di accoglimento e che comportano unicamente un aggravio di costi per il proponente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria aggiuntiva di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della gravità dei fatti (quantità di droga e attività di spaccio continuativa), dei precedenti di polizia e dei precedenti arresti dell’imputato, elementi che hanno escluso la presenza di profili di meritevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44456 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di plurimi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché della cessione a terzi di una singola dose.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio.
La pena è stata infatti determinata in termini edittali medi in ragione della quantità dello stupefacente detenuto, suddiviso in dosi e della continuativa attività di spaccio osservata dagli inquirenti. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con corretto argomentare logico giuridico, in ragione della gravità dei fatti, dei precedenti di polizia e dei precedenti arresti a carico dell’imputato e per l’assenza di profili di meritevolezza.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi