Ricorso Inammissibile: Spaccio di Droga e Motivi Manifestamente Infondati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna per spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta ancor prima di un esame nel merito, a causa della genericità e della palese infondatezza delle argomentazioni proposte. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno condotto a tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un controllo di polizia in un parco noto per essere luogo di spaccio. Un individuo, alla vista degli agenti, si dava alla fuga in bicicletta, disfacendosi durante la corsa di sei involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di 8,7 grammi. Fermato, veniva trovato in possesso di una somma di 515 euro, della quale non era in grado di giustificare la provenienza. Sulla base di questi elementi, l’uomo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello alla pena di un anno di reclusione e 1.500 euro di multa per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Cassazione
L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione basandolo su tre distinti motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte perché ritenuti manifestamente infondati.
Eccezione di Incostituzionalità e Inapplicabilità della Norma
Il primo motivo sollevava una presunta illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 quater, del codice di procedura penale. La Corte ha rapidamente liquidato la questione come infondata, rilevando che la norma in questione era entrata in vigore in una data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello, rendendola quindi non applicabile al caso di specie.
Genericità delle Censure sulla Colpevolezza nel ricorso inammissibile
Con il secondo motivo, la difesa censurava il giudizio di colpevolezza, lamentando un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge penale. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo un ricorso inammissibile perché generico e assertivo. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito fosse adeguata e basata su prove concrete: la fuga, il luogo noto per lo spaccio, il disfarsi degli involucri e il possesso di denaro non giustificato costituivano un quadro probatorio solido e coerente per affermare la destinazione della sostanza alla vendita.
Doglianza sull’Eccessività della Pena
Infine, il terzo motivo lamentava l’eccessività della pena inflitta. La Corte ha osservato che il ricorso non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. I giudici d’appello avevano infatti spiegato perché la pena base non era stata fissata al minimo legale, evidenziando una seppur “rudimentale capacità organizzativa” dell’imputato. Inoltre, avevano correttamente ritenuto non decisiva la condizione di incensurato in assenza di altri elementi di valutazione positiva.
Le motivazioni della Corte sulla declaratoria di ricorso inammissibile
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel concetto di “manifesta infondatezza” che ha caratterizzato tutti i motivi di appello. La Corte Suprema ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche generiche. È necessario che si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o le violazioni di legge in modo puntuale e pertinente. In questo caso, i motivi del ricorso sono apparsi assertivi e non in grado di scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione della Corte d’Appello. La conseguenza inevitabile, prevista dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
La decisione in esame conferma la linea rigorosa della giurisprudenza in tema di ammissibilità dei ricorsi. La declaratoria di un ricorso inammissibile non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per chi abusa dello strumento dell’impugnazione senza addurre motivi validi e specifici. Le conseguenze per il ricorrente sono significative: non solo la condanna diventa definitiva, ma scatta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidamente argomentati e fondati su critiche precise alla sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti e tre i motivi presentati sono stati ritenuti manifestamente infondati, cioè palesemente privi di fondamento giuridico e non in grado di confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno provato la destinazione allo spaccio della droga?
La destinazione allo spaccio è stata provata dalla combinazione di più elementi: l’imputato si è disfatto di sei involucri di marijuana in una nota piazza di spaccio, è fuggito alla vista degli agenti e aveva con sé una somma di 515 euro non giustificata.
Perché la pena non è stata fissata al minimo nonostante l’imputato fosse incensurato?
La pena base è stata fissata sopra il minimo a causa della “pur rudimentale capacità organizzativa” dimostrata dall’imputato. La Corte ha ritenuto che la sola condizione di incensurato non fosse decisiva per una pena più mite, in assenza di altri elementi positivi da apprezzare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OTUOKPAIWOH NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Perugia del 30 settembre 2022, che ha confermato la decisione del Tribunale di Spoleto del 3 giugno 2021, con la quale NOME era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 19 accertato in Foligno il 4 ottobre 2018.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l’illegittimità costi dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che la norma processuale in esame non è applicabile al caso di specie, in quanto entrata in vigore i dicembre 2022, ossia in epoca successiva alla data di emissione della sentenza impugnata;
Osservato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosse della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto generico e assertivo, a fron dell’adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolme richiamato gli accertamenti svolti dagli operanti di RG. (in particolare dal verbalizzante COGNOME) che hanno notato l’imputato, inseguito dagli agenti mentre si dileguava in biciclet una nota piazza di spaccio ubicata in un parco di Foligno, disfarsi di sei involucri di mar per un peso complessivo di 8,7 grammi, chiaramente destinati allo spaccio, e ciò anche in ragion del contestuale rinvenimento della somma di 515 euro, non giustificata dall’imputato.
Considerato che il terzo motivo, con cui si duole dell’eccessività della pena, è a sua manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con le pertinenti argomentazioni del sentenza impugnata, in cui è stato sottolineato che la pena base, non ancorata al minimo i ragione del pur rudimentale capacità organizzativa di cui ha dato prova l’imputato, è pur semp inferiore al medio edittale, essendo stata rimarcata altresì la non decisività della condizi incensurato del ricorrente, in assenza di altri elementi suscettibili di positivo apprezzament
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.