Ricorso Inammissibile per Spaccio: Analisi della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, fornisce un chiaro esempio di come la non specificità dei motivi di impugnazione conduca a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio procedurale è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni generiche o meramente ripetitive. Analizziamo una decisione che conferma una condanna per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, mettendo in luce i criteri di valutazione della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Roma e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di spaccio di sostanze stupefacenti nella sua forma lieve (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), con una pena di un anno di reclusione.
Le prove a suo carico erano basate sull’osservazione diretta degli agenti di polizia. L’uomo era stato notato per ben due volte nella stessa piazza, nota per essere un’area di spaccio. In queste circostanze, era stato visto intrattenere contatti con diverse persone e, in un’occasione, mostrare la sostanza stupefacente. La situazione è precipitata quando, al grido di avvertimento di una vedetta, l’imputato si è dato alla fuga, opponendo poi violenza a un militare che era riuscito a raggiungerlo.
La Tesi Difensiva e il Motivo del Ricorso
Di fronte alla Suprema Corte, la difesa ha presentato un unico motivo di ricorso, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte di Appello. La tesi difensiva sosteneva che la droga fosse destinata all’uso personale e non allo spaccio, contestando così la conferma del giudizio di colpevolezza.
Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, questa argomentazione non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché “non specifico”. Questo significa che la difesa non si è confrontata adeguatamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
La Corte di Appello aveva già meticolosamente smontato la tesi dell’uso personale, definendola “priva del benché minimo riscontro probatorio”. Al contrario, aveva elencato una serie di elementi che, letti congiuntamente, indicavano chiaramente un’attività di spaccio:
1. Presenza in una piazza di spaccio: La duplice presenza dell’imputato in un luogo noto per il commercio di droga non è stata considerata casuale.
2. Contatti con più persone: Le interazioni con diversi individui erano coerenti con una dinamica di cessione.
3. Ostensione della sostanza: Il fatto di mostrare la droga è un chiaro indizio di un’offerta in vendita.
4. Comportamento successivo: La fuga scatenata dall’allarme di una vedetta e la violenza usata per sottrarsi all’arresto sono stati interpretati come ulteriori prove a carico, incompatibili con la condotta di un semplice consumatore.
La Cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riproporre la tesi dell’uso personale senza attaccare specificamente questi punti della motivazione della Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare le presunte falle logiche nel ragionamento del giudice precedente, non semplicemente riaffermare una versione dei fatti già smentita.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* Il versamento di una somma, fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente. È indispensabile redigere un atto che analizzi criticamente la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi logici o le violazioni di legge. Un ricorso generico o ripetitivo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto non specifico, ovvero non si è confrontato in modo pertinente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già ampiamente motivato perché la tesi dell’uso personale fosse infondata.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza per spaccio e non per uso personale?
I giudici hanno basato la condanna su una serie di elementi convergenti: la presenza ripetuta in una nota piazza di spaccio, i contatti con diverse persone, l’aver mostrato la sostanza, la fuga dopo l’allarme di una vedetta e la violenza esercitata contro un militare per evitare l’arresto.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16554 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16554 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2022, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei re ex art. 337 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 21 gennaio 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con rig alla conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile in quanto non specifico, n confrontandosi affatto la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sente impugnata, nella quale è stato sottolineato (pag. 3) che la tesi difensiva dell’acquisto della per uso personale è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio, ponendosi in contrasto con quanto direttamente percepito dagli agenti operanti che hanno visto COGNOME posizionarsi per due volte nella stessa piazza di spaccio di San Basilio, intrattenere rapporti con diverse per e mostrare in un’occasione anche la sostanza stupefacente, risultando peraltro l’ipotizza cessione perfettamente compatibile con il grido di avvertimento da parte di una vedetta, la fu dell’imputato e la violenza esercitata nei confronti di un militare che era riuscito a raggiun
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Il I CG4ns,iglierg estensore
Il Presidente