Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello per Spaccio è Destinato al Fallimento
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale del processo penale: presentare un appello basato sulla semplice ripetizione di argomenti già respinti è una strategia inefficace. Il caso in esame, relativo a un’accusa di spaccio di stupefacenti, si è concluso con la dichiarazione di ricorso inammissibile, confermando la condanna e aggiungendo un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche di questa decisione.
I Fatti del Caso: Oltre la Semplice Detenzione
La vicenda giudiziaria ha origine dal ritrovamento di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi. L’imputato, al momento del controllo, aveva tentato di disfarsene. Le successive indagini hanno portato alla luce un quadro probatorio complesso: oltre alla droga, sono stati rinvenuti una macchina per il sottovuoto e numerosi sacchetti di plastica, chiari indizi di un’attività di confezionamento.
L’analisi del telefono cellulare dell’imputato ha inoltre rivelato contatti frequenti con persone note alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio. A completare il quadro, l’imputato stesso annoverava precedenti specifici in materia di stupefacenti.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa a Vuoto
La difesa dell’imputato aveva basato il ricorso in Cassazione su due principali argomentazioni:
1. Vizio di motivazione sulla responsabilità: Si sosteneva che la droga e il materiale per il confezionamento, trovati in un luogo molto frequentato, potessero appartenere ad altre persone.
2. Erronea esclusione della particolare tenuità del fatto: La difesa contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare l’art. 131-bis c.p., sostenendo che la non occasionalità dello spaccio fosse stata desunta in modo errato dalla sola presenza di strumentazione.
In sostanza, la difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio pezzo per pezzo, suggerendo interpretazioni alternative dei fatti. Tuttavia, come vedremo, questi argomenti erano già stati valutati e respinti dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Cassazione e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione non risiede in una nuova valutazione dei fatti, ma in un aspetto puramente procedurale. Il ricorso è stato definito “reiterativo”, ovvero una mera ripetizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione completa e non illogica.
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se un ricorso si limita a riproporre le stesse lagnanze fattuali senza evidenziare un vero errore di diritto, è destinato all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse inattaccabile. I giudici di secondo grado avevano logicamente collegato tutti gli elementi a disposizione: le modalità di confezionamento della droga che l’imputato cercava di nascondere erano identiche a quelle del resto dello stupefacente; la presenza della macchina sottovuoto e dei sacchetti non era casuale; i contatti telefonici e i precedenti specifici dell’imputato costituivano un quadro indiziario solido e coerente. Questa concatenazione di prove, secondo la Corte, dimostrava in modo convincente sia la responsabilità dell’imputato sia la natura non occasionale dell’attività di spaccio. Di conseguenza, era stata correttamente esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che richiede l’assenza di abitualità nel comportamento illecito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre una lezione importante: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non sulla semplice riproposizione di una diversa lettura dei fatti. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile e condannare l’imputato al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende serve a scoraggiare appelli dilatori o infondati. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile che la difesa individui e argomenti precise violazioni di legge o manifesti vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, anziché tentare di ottenere un’improbabile rivalutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘reiterativo’, ovvero si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità.
Quali elementi hanno convinto i giudici della colpevolezza dell’imputato e della non occasionalità dello spaccio?
I giudici sono stati convinti da un insieme di prove convergenti: la sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, la presenza di materiale per il confezionamento (macchina sottovuoto e sacchetti), l’atteggiamento dell’imputato, i contatti telefonici con persone con precedenti e i suoi stessi precedenti penali specifici.
Perché non è stata riconosciuta la ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
La causa di non punibilità è stata esclusa perché la presenza di strumentazione per il confezionamento e la suddivisione della droga in dosi sono stati considerati indici chiari di un’attività di spaccio non occasionale, condizione che osta all’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
esaminati i motivi di ricorso di NOME COGNOME, relativi a: vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato, non potendosi escludere che la droga fosse detenuta da altri avventori del luogo, molto frequentato, dove fu ritrovata (così anche i sacchetti e la macchina sottovuoto); vizio di motivazione quanto all’esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta sulla base della non occasionalità dello spaccio, a sua volta desunta dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente, nonché dalla suddivisione in dosi (nonostante quanto in precedenza rilevato);
ritenuto che ad analoghi motivi la Corte di appello ha replicato, quanto alla responsabilità per il reato, che: la sostanza stupefacente rinvenuta era già suddivisa in dosi con modalità di confezionamento coincidenti con quella di cui, all’atto di controllo, l’imputato aveva cercato di disfarsi; erano stati trovati, oltr alla macchina per il sottovuoto, quindici sacchetti di plastica; il ricorrente aveva l’atteggiamento tipico di chi stia aspettando qualcuno; dall’ispezione del telefono cellulare erano emersi plurimi contatti con persone con precedenti penali o segnalazioni in materia di spaccio di stupefacenti; lo stesso imputato annovera precedenti specifici; che dalla presenza di strumentazione e materiale utile al confezionamento della sostanza nonché dalla suddivisione della stessa in dosi si evinceva la non occasionalità dello spaccio e quindi l’insussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto, dunque, il ricorso reiterativo di censure già adeguatamente disattese con argomentazione completa e non illogica e, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna dell’imputato al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d lla Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME