Ricorso Inammissibile per Spaccio: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, consolidando principi fondamentali sui limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguardava un imputato condannato per concorso in spaccio di stupefacenti, il cui reato era stato riqualificato in un’ipotesi di minore gravità. Nonostante ciò, il ricorso è stato respinto perché mirava a una rivalutazione dei fatti, prerogativa esclusiva dei giudici di merito.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Inizialmente accusato ai sensi del comma 1, il fatto era stato riqualificato come ipotesi di lieve entità, secondo il comma 5 dello stesso articolo. La condanna si basava su un complesso di elementi probatori, tra cui delle intercettazioni telefoniche. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su tre motivi principali:
1. Difetto di responsabilità: Sosteneva un’errata valutazione delle prove, in particolare delle intercettazioni, che a suo dire non dimostravano un suo concorso effettivo nell’attività di spaccio.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la riqualificazione del reato in un’ipotesi lieve dovesse comportarne l’applicazione.
3. Eccessività della pena: Si doleva del trattamento sanzionatorio, giudicato troppo severo e non adeguatamente contenuto.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni suo punto. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni della Corte
Per ciascun motivo di ricorso, la Corte ha fornito una chiara spiegazione della sua inammissibilità.
Sul primo punto, relativo alla responsabilità, i giudici hanno osservato che le censure erano una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti dalla Corte d’Appello con argomentazioni corrette. Il ricorso si trasformava, quindi, in una non consentita richiesta di riesame del merito.
Anche il motivo sulla mancata concessione dell’art. 131-bis è stato ritenuto inammissibile. La Corte territoriale aveva infatti congruamente motivato il diniego sulla base di elementi concreti, come la diversità delle sostanze trattate e la ripetitività della condotta, elementi che escludono la particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto logica e corretta tale valutazione.
Infine, riguardo al trattamento sanzionatorio, è stato ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo aveva giustificato una pena superiore al minimo edittale in ragione della pluralità delle cessioni, dell’uso di una base logistica e dei numerosi precedenti penali dell’imputato. Il ricorrente, secondo la Corte, non si era confrontato con questo percorso motivazionale, rendendo anche tale censura inammissibile.
Conclusioni: Limiti al Ricorso e Discrezionalità del Giudice
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del giudizio di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza; è necessario individuare un vizio di legittimità, come un’errata applicazione della legge o una motivazione palesemente illogica. La decisione ribadisce inoltre che la graduazione della pena è un potere discrezionale del giudice, il quale deve motivare la sua scelta in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale, ma il cui giudizio sulla congruità della sanzione non è sindacabile in Cassazione se correttamente argomentato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito o quando chiede una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Perché non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità non è stata concessa perché la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta non fosse di particolare tenuità, basando la sua decisione sulla diversità delle sostanze stupefacenti trattate e sulla ripetitività delle azioni illecite, elementi che ostano all’applicazione di tale beneficio.
Può la Cassazione modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Cassazione non può modificare la quantità della pena se questa è stata decisa dal giudice di merito nell’esercizio della sua discrezionalità e con una motivazione logica e conforme alla legge. La graduazione della pena è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o violazione di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt.81 cpv. e cod.pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, specificamente contestato al capo 14) dell’imputazione, riqualificato sotto la specie di quello previst comma 5 dello stesso articolo.
Il primo motivo, inerente al dedotto difetto di responsabilità in relazione concorso nell’attività di spaccio, è inammissibile poiché riproduttivo di profil censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di me in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato gli elementi di fa desumibili dal complesso delle intercettazioni telefoniche; ricostruzione riferimento alla quale il motivo medesimo si risolve in una non consentita richiest di riesame in fatto e senza che dalla prospettazione contenuta nella doglian difensiva possa ritenersi anche astrattamente prospettato alcun effettivo vizio illogicità o contraddittorietà.
Analoga considerazione va formulata in relazione al motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall’art.131b cod.pen.; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatt circostanza già vagliate dalla Corte territoriale, la quale – pur in presenza predetta riqualificazione giuridica del fatto – ha congruamente escluso la possibil di applicazione del suddetto articolo sulla base delle considerazioni inerenti diversità delle sostanze trattate e alla ripetitività della condotta.
Il motivo con il quale l’imputato si è doluto del mancato contenimento del trattamento sanzionatorio, è altresì inammissibile atteso che il ricorrente no confronta con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell’esercizio della valutazione attribui punto al giudice di merito.
In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nell discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fiss pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sic è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuov valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008 Cilia, Rv. 23885101), ricordando altresì che è necessaria una specifica dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata – come nel cas di specie – una pena superiore alla media edittale che deve essere calcolata n dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due i numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed
aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 COGNOME, Rv. 276288).
Nel caso di specie, la doglianza non prospetta alcun elemento di illogicità n riguardi del ragionamento seguito della Corte, la quale ha giustificato l’irrogazi di una pena base superiore al minimo edittale sulla base della pluralità de cessioni, dell’utilizzazione di una medesima base logistica e dei numero precedenti penali dai quali è gravato l’imputato,
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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