Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43181 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43181 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Scafati il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Gragnano il DATA_NASCITA;
NOME, nato a San NOME Vesuviano il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Poggiomarino il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Poggiomarino il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a San NOME Vesuviano il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA
avCOGNOME la sentenza del 09/11/2023 COGNOME Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei rico COGNOME e COGNOME, il rigetto dei ricorsi di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME l’annullamento con rinvio per COGNOME;
uditi i difensori:
–AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME;
–AVV_NOTAIO in difesa di NOME NOME;
AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME;
–AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME;
–AVV_NOTAIO in difesa di NOME NOME; che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi rico
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguit gravame – tra gli altri – degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avCOGNOME la sentenza emessa in data 13 aprile 2022 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in sede di giud abbreviato, in parziale riforma COGNOME decisione:
per NOME COGNOME, riqualificato il reato sub 32, nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inf in relazione alla responsabilità anche per i reati di cui ai capi 12 (artt. 1 legge n. 497/74) e 15 (artt.110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 309);
per NOME COGNOME, a seguito di accordo tra le parti, ha ridetermina pena inflitta in relazione al reato di cui al capo 6 (artt. 110 cod. pen., 73, 1, d.P.R. n. 309/90, limitatamente agli episodi del 15.2.2017, 18.2.201 4.3.2017);
per NOME COGNOME ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 (artt. 10, 12, 14 legge n. e 15 (artt.110 cod. pen., 73, connma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
Per NOME NOME COGNOME ha confermato la decisione in relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 4 (art. 74 d.P.R. n. 309/90, 4 cod. pen.) quale partecipe, 15, 19 (artt. 110 cod. pen., 73, comnna 1, d.P. 2 4 309/90, 416-bis.1. cod. pen.) e 26 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R 309/90,416-bis.1 cod. pen.);
per NOME COGNOME ha confermato la decisione in relazione all responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1(art. 416-bis cod. pen.), 4 d.P.R. n. 309/90), per entrambi i capi quale partecipe, 17 (artt. 110, 81 cpv. 416-bis.1. cod. pen.),18 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 4 bis.1 cod. pen.),19 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis cod. pen.), 20 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 pen.), 21 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90,416-bis.1 cod. pe 23 (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) (artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), 25( 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.) e 26 (a 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.), riconosci la attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.;
per NOME COGNOME, escluse le aggravanti di cui all’art. 74, commi 3 e d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta in relazione alla responsa in ordine ai reati di cui ai capi 4, quale partecipe, e 27 (artt. 110 cod. comma 1, d.P.R. n. 309/90, escluso l’episodio del 30.01.2017);
per NOME COGNOME, ha assolto l’imputato dal reato di cui al capo 29 di agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 limitatamente all’epis del 26.01.2017 perché il fatto non sussiste, escluse a suo carico le aggravan cui all’art. 74, commi 3 e 4, d.P.R. n. 309/90, rideterminando la pena infli relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 4, quale partec e 29 per i residui episodi.
AvCOGNOME la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati con atti a mezzo dei rispettivi difensori.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce manifesta illogicità dell motivazione e inosservanza COGNOME legge penale e dell’art. 192 cod. proc. pen relazione alla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12, 15 e 32.
Quanto al capo 12, la Corte di appello ha fornito una motivazione del tut inconferente ripsetto alla doglianza proposta, ritenendo valida l’interpretaz delle captazioni COGNOME prima sentenza nonostante la chiara soluzione di contin tra le due interpretazioni fornite, laddove i due colpi ritenuti in posse COGNOME COGNOME la conversazione con il COGNOME si triplicano quando lo stes poco dopo insieme al COGNOME si reca nel Comune di Striano, così essend destituito di fondamento il riferimento ai proiettili. Inoltre, la Corte ha om fornire una valida spiegazione logica alla dedotta inverosimiglianza COGNOME conse da parte del COGNOME al COGNOME di un’arma, in assenza di espressioni ve ricollegabili a tale pretesa consegna, riferendosi solo all’attentato verificato del COGNOME pochi giorni prima ed a un incontro che quest’ultimo avrebbe dovut
avere con delle persone. Cosicché il proposito del COGNOME di prodigarsi contattare persone disposte a cedere un’arma al COGNOME COGNOME solo suggestivamen considerato per interpretare le precedenti captazioni, in realtà prive di sig indiziante.
Quanto al capo 15, l’attività difensiva aveva dimostrato l’esistenza di attività di torrefazione del caffè di cui il COGNOME era proprietario e for valida ricostruzione dei rapporti tra il COGNOME e gli altri imputati i qu del COGNOME, si vedevano recapitare la merce ordinata a quest’ultimo proprio COGNOME, il quale era un lavoratore c.d. “a nero” del COGNOMECOGNOME
A fronte di tale apporto la sentenza si è limitata a dare conferma d convenzionalità dell’uso del termine “cofano” e del riferimento alle cialde di rigettando senz’altro la spiegazione COGNOME difesa sui presunti quantita stupefacente ceduto, ritenendo non plausibile che lo COGNOME chiedesse realme il confezionamento “su misura” di pacchi di 200 cialde di caffè in luogo di quel 150 normalmente in commercio.
Quanto al capo 32, la sentenza si limita a ricopiare quella di primo gr omettendo di spiegare perché dovese essere disatteso il dedotto rapporto amicizia che legava il COGNOME al COGNOME e senza chiarire perché ogni incontro dovesse essere finalizzato a cessioni di stupefacente, nonostante la d avesse dedotto che il riferimento al sequestro di 5,5, grammi di stupefacen carico del COGNOME era del giorno successivo all’incontro ad ora di pranzo tra nel corso del quale non era emersa alcuna cessione.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce con unico motivo violazione falsa applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione all’art. proc. pen. per omessa motivazione circa la sussistenza di cause di non punibi ex art. 129 cod. proc. pen.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deduce violazione di legg penale e vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione alla affermazione responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 12 e 15.
Quanto al capo 12 le captazioni considerate non possono giustificare responsabilità in assenza di monitoraggio dei movimenti del COGNOME e perquisizioni e sequestri, così che non può escludersi la detenzione da part di una pistola c.d. scacciacani.
Quanto al capo 15, il COGNOME COGNOME COGNOME mai utilizzato il termine “caffè” riferirsi alla NOME, non valendo al riguardo le successive conversazioni COGNOME COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME Cosicché le tre conversazioni del 6 dicembre 2016 il COGNOME e NOME COGNOME risultano essere riferite ad una at
commerciale lecita di vendita del caffè, facente capo – come dimostrato da difesa – al COGNOME con il quale il COGNOME lavorava “in nero”.
Quanto alla esclusione COGNOME ipotesi lieve è del tutto irrilevante l’a secondo cui il COGNOME fosse stabilmente alla ricerca dello stupefacen assenza di indici di peculiare gravità COGNOME condotta.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguent motivi.
6.1. Con il primo motivo assenza e manifesta illogicità COGNOME motivazione relazione alla affermata responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15.
Il riferimento alle captazioni successive al fatto non sono pertinenti non perché intercorse tra soggetti diversi e riferite a un lasso temporale successi perché il traffico di NOME nel periodo in esame riguardava NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre tra il COGNOME e lo COGNOME intercorrevano eff rapporti commerciali relativi alla COGNOME di caffè, rispetto ai quali, se s simulazione, questa riguardava una questione fiscale relativa alla denuncia caffè in grani. Inoltre, oltre la mancanza di valenza indiziante COGNOME indicazio cofano dell’autovettura, la sentenza fa riferimento ad un inesistente accertam delle forze dell’ordine sull’utilizzo presso il bar “RAGIONE_SOCIALE” di una miscela dive quella commercializzata dal COGNOMECOGNOME
6.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione al affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 19.
L’affermazione del presunto avallo da parte del COGNOME COGNOME assunzi COGNOME De COGNOME quale pusher è frutto del travisamento COGNOME prova. Non solo non vi è ragione di ricollegare le captazioni alla persona del COGNOME, il loro co non appare univoco, posto che l’indicazione del “ragioniere” da parte dell’COGNOME non riguardava l’attuale COGNOME e che non vi è ragione per la quale l’O dovesse dare conto dell’arruolamento COGNOME De COGNOME.
6.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione a affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 26, fondata su una inversione cronologica dei progressivi n. 4769 e 4496 utilizzati ai fini decisione, non dandosi conto del motivo per cui gli interlocutori – che pu allontanerebbero frettolosamente dalla prossimità del bar “RAGIONE_SOCIALE” per presenza delle forze dell’ordine (prog. 4496) – si diano poi appuntamento n stesso luogo qualche minuto dopo; né giustificandosi l’identificazione del ricorr quale interlocutore dell’NOME. In ogni caso, il punto COGNOME sorte dello stupe non è stato oggetto di considerazione da parte COGNOME sentenza, così non poten stabilire se il COGNOME lo avesse mai avuto nella sua disponibilità.
6.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione al affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4.
La Corte territoriale omette di indicare le ragioni per le quali le circ indicate siano sintomatiche del coinvolgimento dell’imputato, né chiarisce q potessero essere le condotte alternative che il COGNOME avrebbe dovuto ado sia in merito alla presenza delle chiavi del garage sia in relazione all’epis 8 marzo 2017.
Il punto essenziale mai motivato risulta essere quello COGNOME pretesa mes disposizione del bar per l’utilità del sodalizio e, comunque, la sentenza distinto tra le condotte di NOME COGNOME e quelle di NOME COGNOME omettendo ogni vaglio critico COGNOME circostanza che NOME COGNOME non avre mai potuto impedire la presenza di determinati soggetti all’interno del addirittura all’esterno.
Quanto alla partecipazione alla vita associativa, la considerazione a caric COGNOME delle captazioni di cui ai prog. 2271 e 2021 non sono giustific relazione all’individuazione del COGNOME e al contenuto riferito alla ” invece riguardante una transazione assicurativa.
Ancora, contraddittoria è la valutazione COGNOME captazione di cui al NUMERO_DOCUMENTO del 11.03.2017 (v. pg. 123 COGNOME prima sentenza) rispetto a quanto emerso d atti rispetto alla sorpresa dell’imputato nell’aver rinvenuto un foro di proiett facciata del bar.
Contraddittoria è, inoltre, la valutazione delle captazioni tra NOME COGNOME e NOME COGNOME sul coinvolgimento dell’imputato nella punizione del NOME di fornirgli la droga, non riguardando il concerto dell’NOME l’attuale ricorren
Anche il riconoscimento delle aggravanti è conseguente ai vizi sopr denunciati.
6.5. Con il quinto motivo si deduce vizio cumulativo COGNOME motivazione relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, facendo riferimento a questioni alle quali il COGNOME è estraneo e senza che s affermare una particolare scaltrezza del COGNOME nelle condotte attribu Inoltre, la Corte non ha considerato che la condanna ex art. 73 d.P.R. n. 309/90 successiva ai fatti in esame riguarda fatto di cui si è autoaccusato NOME COGNOME con missiva in atti, scagionando di fatto il COGNOME.
7. Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi
7.1. Con il primo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione e violazione legge in relazione al mancato riconoscimento nella massima estensione del attenuante di cui all’art. 416-bis.1., comma 3, cod. pen., essendosi a argomentazioni estranee ai motivi di appello.
7.2. Con il secondo motivo violazione di legge penale in relazione al manca riconoscimento delle attenuanti generiche senza considerare le specifi doglianze difensive.
Nell’interesse di NOME COGNOME di deducono i seguenti motivi.
8.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 legg 12 luglio 1991 n. 203 in relazione alle intercettazioni di cui ai RIT 3481/1 4281/16 in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’abbandono COGNOME testa di maiale COGNOME pubblica via non appare indicativo di per sé di alcuna ipotesi di reato, neanche in itinere e costituisce una circostanza altamente equivoca.
8.2. Con il secondo motivo violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento COGNOME ipotesi di lieve entità in ordine al reato di cui capo 27.
Illogica è l’attribuzione al NOME COGNOME cessione a terzi dello stupefacente su base del suo mero acquisto e all’insistenza di volerlo effettuare, con riferimento 22 dicembre 2016, individuandosi un salto logico del riferimento fatto al successivo 13 gennaio COGNOME qualità dello stupefacente commercializzato a Natale, senza indicare peraltro il soggetto agente.
Analoghe argomentazioni valgono per l’addebitata cessione di NOME del 29 dicembre fatta dal COGNOME al NOME.
Quanto all’episodio del 17 gennaio per determinare la destinazione a terzi COGNOME detenzione vi sono le sole parole indicative COGNOME intenzione di “garbar quattro cinque di loro”
Quanto a quello tra il 18 e 26 gennaio 2017 la destinazione a terzi è desunta dal solo conteggio del debito gravante sul NOME per acquisiti a credito di NOME dal COGNOME.
Infine, l’episodio del 9 febbraio non vi sono elementi per affermare che effettivamente NOME abbia ceduto a terzi la NOME acquistata.
Così il presunto ruolo di spacciatore del COGNOME è desunto dal solo acquisto per sei volte di NOME in un periodo temporale circoscritto di un mese e 19 giorni.
Quanto alla esclusione COGNOME ipotesi lieve non si comprende da quale elemento si tragga l’affermazione dell’acquisto anche di 50 grammi di NOME, COGNOME – inoltre – che l’ipotesi in parola sussiste anche in caso sistematicità degli acquisti.
8.3. Con il terzo motivo erronea applicazione COGNOME legge penale e vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del COGNOME alla associazione criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, desunta dai sei episodi di acquisto di NOME.
Del tutto erronea è la valenza indiziante attribuita alla conversazione captata di cui al prog. 473 del 8.01.2017, oggetto di specifico motivo di appello negle
dalla sentenza, non risultando alcuna decisione condivisa, ma addirittu contrario rispetto a quanto affermato dallo COGNOME.
Ancora, non esiste alcuna conversazione diretta tra il COGNOME e lo COGNOME COGNOME di droga al primo da parte del COGNOME e, in ogni caso, che lo COGNOME di ciò non conforta la ritenuta appartenenza del COGNOME all’associazion
Né conforta a proposito la conoscenza da parte del COGNOME di altri pre spacciatori che non risultano appartenenti all’associazione, né è decisivo raccontato di aver detto a questi di “essere la stessa cosa del COGNOME“.
Non è stata poi considerata la contraddittorietà rispetto alla partecipa associativa COGNOME circostanza secondo la quale il COGNOME non acquistav NOME da COGNOME perché la riteneva di cattiva qualità. Né è conside l’irrilevanza COGNOME riferita lamentela del NOME con il NOME circa la quali stupefacente vendutogli dal COGNOME, posto che il NOME è stato rite estraneo alla associazione.
Errata è la valutazione circa la conoscenza da parte del COGNOME COGNOME destinazione dello stupefacente venduto al COGNOME rispetto all’interrog emergente nella captazione considerata; come pure irrilevante è la mera propos di acquisto (v. pg. 60 COGNOME sentenza) da parte del COGNOMECOGNOME COGNOME accetta COGNOME, in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente, essendo piu sintomo COGNOME sua non partecipazione associativa.
Infine, la sentenza omette di valutare le ricadute COGNOME assoluzione di COGNOME, ritenuto particolarmente vicino al COGNOME e tramite del COGNOME rapporti con il NOME, COGNOME partecipazione associativa dello stesso COGNOME, con riguardo alla attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di g COGNOME.
8.4. Con il quarto motivo, in via subordinata, violazione COGNOME legge pena vizio cumulativo COGNOME motivazione in relazione al mancato riconoscimento del ipotesi di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90, tenuto conto del fatt COGNOME avrebbe spacciato solo NOME e in un limitato periodo, potendosi imputargli condotte mai attribuitegli relativamente allo spacci cocaina e rapporti con soggetti che si sarebbero associati molto tempo dopo.
Nell’interesse di NOME COGNOME si deducono i seguenti motivi.
9.1. Con il primo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione e inosservanza COGNOME legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine a di cui ai capi 28 e 29.
Quanto al reato di cui al capo 28 la sentenza non considera alcun elemento prova conferente al fatto da provare. In particolare:
Nelle conversazioni captate il 4 e il 7 gennaio 2017 non viene ma menzionato il tipo di stupefacente “cocaina” o “NOME“, né elementi per i qu si possa affermare che di tali sostanze i colloquianti stessero parlando;
Manca in sentenza il passaggio argomentativo che consentirebbe di comprendere l’iter logico seguito dall’interprete partendo dalla conversazione ambientale prog. 341 del 04/01/2017 e passando attraCOGNOME la conversazione de 7.1.2017 (prog. 3232) per giungere alla conclusione che tra il 4.1.2017 7.1.2017 il COGNOME avesse detenuto cocaina;
Non si rinviene il necessario passaggio argomentatívo con cui l’interpr abbia dato conto COGNOME conferenza delle captazioni sopra indicate, rispetto conclusione per la quale il debito di denaro del COGNOME COGNOME il COGNOME era COGNOME illecita commercializzazione di cocaina;
Manca la trascrizione COGNOME conversazione captata in occasione dell’incont del 7.1.2017 tra COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME così da non potersi apprezzare la gr indiziaria.
Quanto al capo 29 gli elementi di prova indicati in ordine alle ipotiz cessioni non fanno riferimento testuale alla cocaina, non riferendosi ad altre di prova che conducano a tale assunto. Analoga censura è mossa in relazione al condotte di cessione desunte da non esplicite espressioni captate, alle qu aggiungono apprezzamenti immotivati.
9.2. Con il secondo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione e inosservanza COGNOME legge penale in relazione alla affermazione di responsabilità associativa al capo 4.
Il ricorso passa in disamina il compendio probatorio posto a base de affermazione di responsabilità e, in particolare:
La conversazione prog. 341 del 4.1.2017 censurando la mancanza di afferenza COGNOME prova al thema probandum;
La conversazione ambientale prog. n. 846 del 17.1.2017, rispetto al quale, pur volendo ritenere astrattamente plausibile che i due interloc parlassero di sostanza stupefacente, non si comprende perché essi parlassero cocaina (e non di altra sostanza) e lo facessero nell’interesse e per le proprie del gruppo criminale.
La conversazione prog. n. 2271 del 8.6.2017 di cui si censura travisamento allorquando individua “COGNOME” nell’attuale COGNOME e non altro soggetto come desumibile dalla captazione n. 846 delle ore 19.41.07 alleg dalla difesa in appello.
La conversazione ambientale del 27.01.2017, in relazione alla quale manca l’argomentazione circa la pretesa rete di spacciatori messa a disposizione sodalizio dal COGNOME.
-SMS del 3.2.2017 che il COGNOME invia a sé medesimo quale promemoria la cui valenza è priva di concordanza con altri elementi e di inferenza rispetto al associativo.
Cosicché la Corte territoriale non ha individuato elementi che potesse giustificare sotto il profilo oggettivo e soggettivo la partecipazione del ri al sodalizio criminale, rispetto alla quale insufficiente è la commissione d reati sub 28 e 29.
9.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo COGNOME motivazione e inosservanz COGNOME legge penale in relazione alla mancata qualificazione dei fatti sub 28 e 29 ai sensi dell’art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/90. Ribadite le censure COGNOME manc di motivazione in ordine alla commissione dei reati in parola, esula dalla esclu COGNOME ipotesi lieve sia la partecipazione associativa, sia il ruolo di “tagliat stupefacente, non tenendosi conto del limitato numero di reati scopo e del limi contesto soggettivo in cui sono realizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al 12 il motivo è inammissibile in quanto reitera le questioni in fatto propo appello alle quali la Corte ha dato incensurabile risposta (v. pg. 34 COGNOME l’antefatto generativo COGNOME esigenza da parte dello Gíuglian armarsi e delle due captazioni del 25.4.2017: dalla prima evince la consegna prestito) COGNOME pistola da parte del COGNOME e dalla seconda, appena succes il suo collaudo da parte del COGNOME; l’interpretazione delle due captazioni ulteriore conferma da quella del 29.4.2017 nella quale, in modo esplicito, i NOME NOME NOME NOME NOME aver trovato una persona disposta a vendergl una pistola particolare dotata di munizioni TARGA_VEICOLO, al prezzo di 1500/1 euro.
2.2. Anche le censure in ordine alla responsabilità in ordine al reato su sono inammissibili in quanto reiterative e in fatto rispetto al doppio conf accertamento.
La sentenza rinvia (v. pg. 36) a quanto già detto in relazione alla posi del COGNOME (v. pg. 30 ess.), aggiungendo la considerazione secondo la qual riferimento alla tenuta nel “cofano” delle “cialde” non era incompatibile l’accusa.
Nel trattare la posizione del COGNOME COGNOME sentenza avalla la prima decisi secondo la quale non solo il dato captativo era incongruo rispetto alle deduz difensive che facevano leva sui rapporti commerciali tra il COGNOMECOGNOME titolare d torrefazione, e lo COGNOMECOGNOME titolare di una società commerciale, ma che i pr rapporti commerciali inerenti forniture di caffè tra il COGNOME e i titolari “RAGIONE_SOCIALE” erano prive di dimostrazione e, anzi, smentite dalle verifiche condo dalla polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare che presso il bar COGNOME veniva utilizzato un caffè diCOGNOME da quello venduto dal Giuglia peraltro in grani e non in cialde, laddove le fatture prodotte dalla difesa att ad acquisti di caffè (normale) risalenti all’anno 2015.
A ciò, non illogicamente, si aggiunge l’utilizzo, in conversazioni anteceden successive, dell’espressione “caffè” secondo un uso convenzionale volto a copr i traffici illeciti, incontestabil mente documentati da esplicite conversazioni.
Del resto, la vicenda è dettagliatamente esaminata dalla prima sentenza a p 231 e ss.: già il primo Giudice esamina dettagliatamente il compendio captativ coglie non illogicamente la natura criptica del contenuto e affronta analiticam le deduzioni difensive poi riproposte con l’atto di appello. In particolare, c atto non solo non si contesta l’accertamento COGNOME p.g. – richiamato dal p Giudice – sull’utilizzo di un diCOGNOME caffè presso il bar “RAGIONE_SOCIALE“, ma si so che il caffè venduto dallo COGNOME avesse destinazione domestica (ancorch fatturato all’attività commerciale degli COGNOME), così facendo venir me decisività COGNOME stessa censura.
2.3. Infine, anche in relazione alle censure relative alla responsabilità in al reato di cui al capo 32, deve affermarsi la inammissibilità perché generiche fatto.
La sentenza impugnata risponde al pertinente motivo di appello, senz incorrere in vizi logici e giuridici, valorizzando la cripticità degli appuntam il COGNOME e il COGNOMECOGNOME COGNOMECOGNOMEemergenza captativa riguardante la richiesta di co da parte del COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME di “uno più grande”, le proteste del pa COGNOME COGNOME COGNOME del COGNOME COGNOME cedere droga al figlio – seguite dal ra del COGNOME al COGNOME COGNOME vicenda non negando le consegne, seppur p “passaggi di mano” – e, infine, il rinvenimento indosso al COGNOME, dopo un inco con il COGNOME, di 5,5 grammi di cocaina.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché proposto per ragi non consentite rispetto all’intervenuto concordato in appello COGNOME pena, rinuncia agli ulteriori motivi di impugnazione (v. pg. 27 COGNOME sentenza impugna secondo il consolidato orientamento, affermato in fattispecie analoga, per il q a seguito COGNOME reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell 1, connma 56, COGNOME legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo gra
nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una dell cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell’effetto de proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rin (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Quanto alle censure relative alla responsabilità in ordine ai reati di capi 12 e 15, stante la loro sovrapponibilità a quelle mosse nell’interes coimputato COGNOME, si rinvia a quanto detto a loro proposito.
4.2. Quanto alla esclusione COGNOME ipotesi lieve, la censura è genericame proposta in fatto rispetto alla ineccepibile giustificazione da parte COGNOME se impugnata in base al contesto in cui si è posto il COGNOME mostrando capaci approvvigionamento di consistenti quantità correlate a gruppi crimin organizzati.
Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Quanto al primo motivo, stante la sovrapponibilità delle censure a que mosse nell’interesse del coimputato COGNOME in ordine alla responsabilità relazione al reato di cui al capo 15, si rinvia a quanto detto a proposito.
5.2. Il secondo motivo è generico ed in fatto.
La sentenza impugnata (v. pg. 39 e sg.), senza incorrere in vizi logi giuridici, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato d capo 19, valorizza il coinvolgimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, per conto del gru COGNOME COGNOME quale spacciatrice di NOME in Poggiomarino – zona curata dall frangia dell’RAGIONE_SOCIALE – e considera la specifica vicenda COGNOME consegna, da dell’RAGIONE_SOCIALE, alla COGNOME del telefono e COGNOME scheda per le NOMEzioni nonc dello stupefacente, nell’ambito COGNOME quale è il COGNOME – presso il ba l’RAGIONE_SOCIALE e i complici si erano fermati – a dare l’incarico allo stesso COGNOME presso la COGNOME, dandosi puntuale conto del riconoscimento COGNOME voce del COGNOME sia all’andata che al successivo ritorno dalla missione COGNOME q COGNOME si informava presso l’RAGIONE_SOCIALE del buon esito. Rispetto alla ricostr avallata, del tutto corretta è la ritenuta irrilevanza del riferimento all’ “ragioniere”, ossia NOME COGNOMECOGNOME COGNOME anche la stessa inizi dell’NOME, ancor prima dell’arresto del COGNOME, di ingaggiare quale pusher la COGNOME.
5.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto.
La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha conferma responsabilità del COGNOME COGNOME base delle due captazioni del 14.7. correttamente considerate dal punto di visto COGNOME successione cronologica, d quali emerge l’incontro, dopo aver preso appuntamento presso il bar, tra COGNOME e l’NOME, in compagnia del COGNOME, al quale il primo commissio l’acquisto di 5 grammi di cocaina. E’ poi verificato l’acquisto di 15 gram cocaina da parte dell’NOME e del NOME, i quali, nonostante fossero intercettati dalle forze dell’ordine, riuscivano ad evitare il ritrovamento dell rientrandone in possesso. La sentenza – da un lato – dà conto COGNOME sollecita da parte dell’imputato all’COGNOME di allontanarsi sollecitamente dal posto al degli appartenenti alle forze dell’ordine e dell’intenzione dell’COGNOME di r dalla strada nel bar; dall’altro, afferma del pari correttamente l’irrilevan materiale ricezione COGNOME droga da parte dello COGNOME che l’aveva ordinata, acquistandola, in conformità all’orientamento consolidato secondo il quale consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede cessione e la conseguente ricezione COGNOME droga, perfezionandosi la compravendit con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore. (Sez. 4, n. del 11/10/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 251736).
5.4. Anche il quarto motivo è proposto per inaccessibili rivalutazioni in f del compendio probatorio.
La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto partecipazione associativa sub capo 4 del COGNOME al gruppo capeggiato da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sia dimostrata (v. pg. e sg.) dai seguenti elementi di prova:
il bar “RAGIONE_SOCIALE“, gestito dal COGNOME e dal fratello, è risultato esser di ritrovo del gruppo per la pianificazione delle attività illecite, come desunt accessi dei sodali e dagli incontri monitorati ai quali partecipa il ric concordati e preordinati, nonché dalla conversazione tra il COGNOME e NOME COGNOME il giorno dopo l’attentato al bar dello NOME, in cui il primo i il secondo a “ritirarsi” un attimo e recarsi presso il suo bar;
la custodia presso il bar delle chiavi del garage dove era stoccat stupefacente del gruppo, desunta dalle conversazioni tra NOME COGNOME NOME COGNOME in occasione COGNOME perquisizione e del sequestro COGNOME d avvenuto il 8.3.2017, a riprova COGNOME centralità del bar gestito da entrambi i nei traffici illeciti;
l’interessamento da parte del COGNOME del reperimento di una nuov pusher (vedi quanto sopra detto in ordine al capo 19);
i numerosi dialoghi in cui il COGNOME – direttamente o attraver riferimento a lui degli interlocutori – si mostra interessato al traffico illec
il suo riferimento al cattivo taglio COGNOME cocaina fatto dal COGNOMECOGNOME la critica aver l’NOME ricevuto il denaro per onorare gli impegni del gruppo per l’ill attività, dandosi conto COGNOME effettiva natura COGNOME “lettera” quale provenien capo clan NOME COGNOME COGNOME carcere sulle modalità di gestione delle ille attività; ancora, i rapporti tra il COGNOME e il COGNOMECOGNOME dal primo “allontan la sua inaffidabilità.
Ritiene questa Corte che le valutazioni poste a base degli individuati eleme di prova non possano essere inficiate dalla inaccessibile rivalutazione del conte delle captazioni proposte e del collegamento probatorio delle singole emergenze proposta dal ricorso, in assenza di profili di illogicità o carenza COGNOME motiva tenuto conto del doppio conforme accertamento di merito.
Quanto alla censura sul riconoscimento delle aggravanti, essa risulta generi anche rispetto alla rilevata inammissibilità del pertinente motivo di appell relazione alla aggravante mafiosa (v. pg. 45).
5.5. Il quinto motivo costituisce generica censura in fatto al corretto eser dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 47) che ha esc la ricorrenza delle attenuanti cd. generiche COGNOME base degli indici espressiv non comune capacità criminale del COGNOME, segnata dal “radicamento” su territorio di Poggiomarino, operando con la “protezione” del boss COGNOMECOGNOME tenuto conto COGNOME assenza di resipiscenza, non solo in ragione COGNOME prosecuzi COGNOME attività criminosa dopo il sequestro dello stupefacente presso il garage anche alla stregua COGNOME successiva condanna per fatto specifico, la cui val negativa non può essere superata dalle ammissioni del fratello.
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
6.1. Il primo motivo è generico rispetto al riconoscimento COGNOME attenuant speciale nella massima estensione COGNOME metà già da parte del Giudice di pri grado (v. pg 555), che la sentenza impugnata ha confermato. In ogni caso, genericamente proposto anche rispetto alla specifica motivazione offerta, scev da vizi logici e giuridici, sullo spessore del contributo – non particola decisivo – dato dal COGNOME.
6.2. Il secondo motivo costituisce generica censura al corretto esercizio poteri discrezionali demandati al giudice di merito (v. pg. 53) che ha rigetta pertinente deduzione difensiva sul rilievo COGNOME ostativa gravità dei fatti per si procede, risultando il COGNOME sodale del gruppo di stampo mafioso face capo a NOME COGNOME e COGNOME compagine sub 4, di cui si dimostr particolarmente attivo.
Il ricorso di NOME COGNOME.
7.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi in fatt volti a rivalutare la sufficienza indiziaria posta a base COGNOME autorizzazion captazioni (v. pg. 55), non necessitando – secondo costante orientamento – che stessa si appunti su uno specifico soggetto.
7.2. Il secondo motivo è inammissibile.
In particolare, quanto alla responsabilità:
In relazione all’episodio del 22.12.2016 la censura è manifestamente generica rispetto alla considerazione di quanto avvenuto prima dell’incontro d COGNOME con il COGNOME.
In relazione all’episodio del 29 dicembre è parimenti generica (v. pg. 5 rispetto alla consegna al COGNOME di una busta contenente NOME p cessione a terzi (ibidem);
In relazione all’episodio del 17.1.2017 la censura è generica rispetto a considerazione del precedente prelievo dello stupefacente presso il deposito d gruppo e l’inequivoco riferimento ai terzi destinatari;
In relazione all’episodio tra il 18 e il 26 gennaio, la censura non si confr con la rilevata genericità del motivo di appello e, comunque, dello specif contenuto COGNOME conversazione considerata;
In relazione all’episodio del 9 febbraio la censura è generica rispett considerato successivo rinvenimento COGNOME parte eliminata da quella di 50 grammi consegnata.
Quanto alla esclusione COGNOME ipotesi lieve la censura è genericamente propost per ragioni in fatto (v. pg. 58) rispetto alla ineccepibile valutazione c conformità al consolidato orientamento di legittimità che richiede la valutazi complessiva degli elementi a disposizione, ha valorizzato i quantitativi trattat stabile dedizione alla commercializzazione COGNOME droga proveniente dall’esponent apicale COGNOMECOGNOME correttamente un contesto incompatibile con l tenuità del fatto.
7.3. Anche il terzo motivo COGNOME partecipazione associativa è genericament versata in fatto.
La sentenza ha convalidato la partecipazione associativa del COGNOME sul base COGNOME ricostruzione in fatto secondo la quale egli era stabilmente dedito cessione a terzi COGNOME droga che riceveva dal gruppo, tramite NOME COGNOME con il quale intratteneva un rapporto fiduciario verificato in un apprezzabile temporale, emergendo una contabilità che consentiva al COGNOME il pagamento del corrispettivo dello stupefacente acquistato, dopo lo smercio da parte sua; rapporto era palesato a terzi quando si faceva riferimento all’essere “la s cosa” di COGNOME; risultava essere in rapporti con altri sodali quali COGNOME, essendo al corrente delle modalità operative del gruppo (v. pg. 59).
Quanto alle ragioni COGNOME richiamata ricostruzione fattuale, incensurabile è valutazione del dato captativo COGNOME quale si fonda. Rispetto a questa, inaccessi è la censura in ordine alla interpretazione COGNOME conversazione n. 473 t COGNOME e COGNOME, nella quale quest’ultimo fa riferimento alla condivisione parte dello COGNOME COGNOME decisione del COGNOME di non cedere stupefacente un acquirente “NOMENOME ritenuto non affidabile; del pari generica è la ded assenza di prova di cessioni tra il COGNOME e il COGNOME rispetto al con COGNOME captazione n. 655 del 13.1.2017 sulle lamentele del NOME con il COGNOME alla presenza di NOME COGNOME, COGNOME qualità dello stupefacente ricevuto, conteggi relativi alla merce ricevuta dallo stesso COGNOME e COGNOME consegna da pa sua di denaro in corrispettivo al COGNOME; generica, ancora, è la censura contenuto COGNOME captazione n. 1608 del 9.2.2017 dalla quale la sentenza evinc che il NOME riceve “cinquanta cosi” dal COGNOME il quale gli indica anche a consegnare la droga; come pure, infine, generica è la censura in ordine a captazione n. 822 del 17.1.2017 nella quale il COGNOME proponeva al ricorren la vendita di “cinquanta cosi” indicando anche il margine di guadagno del complice (“io a cinque e tu a sei”).
Generica, infine – rispetto al ricostruito quadro probatorio – è la cens omessa considerazione COGNOME incidenza COGNOME intervenuta assoluzione del COGNOME in appello dal reato associativo, posto che non è la partecipazione associativa COGNOME alla base COGNOME valutazione del dato captativo considerato, quanto piuttos l’obiettiva valenza dei fatti desunti dalle conversazioni.
7.4. Il quarto motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto rispe alla partecipazione ad un contesto associativo in grado di rifornirsi ampiament smerciare quantitativi di stupefacente di duplice tipologia, non potend riconoscere condotte tutte qualificabili all’interno COGNOME ipotesi lieve sec condiviso orientamento per il quale la fattispecie associativa prevista dall’ar comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i soda abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggio gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con co tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019 dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098)
8. Il ricorso di NOME COGNOME.
8.1. Il primo motivo è inammissibile.
Quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo la sentenza dà incensurabilmente conto – attraCOGNOME la complessiva valutazion delle conversazioni tra il COGNOME e il COGNOME captate il 4 (n. 314), 7 ( e 17 gennaio 2017 (n.846) – COGNOME correlazione del debito del COGNOME nei confro
del COGNOME con il traffico di droga rispetto al quale il COGNOME era coin la conversazione n. 314 faceva espresso riferimento a due cessioni documentandosi la ricerca da parte dei colloquianti di stupefacente di buo qualità – che altrimenti non si facevano affari – con l’intenzione del COGNOME NOMEta al COGNOME di provare a tagliare diversamente la droga, come altro aveva funzionato. Che il COGNOME, che si mostrava disponibile alla operazione, fo dedito alle operazioni di taglio dello stupefacente è correttamente desunto sia riferimento allo sms (COGNOME.COGNOME) che il COGNOME si inviava sul proprio cellulare riferito proprio alla nota sostanza da taglio, sia dal dire di NOME e NOME COGNOME avente ad oggetto le lamentele COGNOME miscela preparata da “NOME“.
Alla ricostruzione operata dalla doppia conforme decisione, il ricorrent oppone una parcellizzata diversa interpretazione delle captazioni che non pu trovare accesso in questa sede.
Quanto al reato di cui al capo 29, la censura è genericamente proposta pe ragioni in fatto rispetto alla incensurabile valutazione del compendio captati intervenuto tra il COGNOME e il COGNOME, non illogicamente considerato allorquan in relazione all’episodio del 26.01.2017 – desume l’assicurazione data dal primo secondo COGNOME disponibilità dello stupefacente, alla quale fa seguito l’access COGNOME a casa del COGNOME per riceversi lo stupefacente; analoga dinamica – letta luce del consueto tono criptico delle conversazioni – è riscontrata con riferim all’episodio del 4.02.2017.
8.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La sentenza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha considerato le segu emergenze a fondamento COGNOME partecipazione associativa del COGNOME:
Conversazione n. 341 che documenta la NOMEzione del COGNOME al COGNOMECOGNOME esponente apicale, non solo del credito maturato da “NOMENOME NOME poter chiudere i conti, ma anche le sue preoccupazioni per la qualità de stupefacente che il COGNOME gli proponeva di acquistare, non illogicamen valutato quale indizio del legame associativo;
Conversazione n. 846, svolta nella autovettura ambientalizzata del COGNOMECOGNOME che manifesta i rapporti con il gruppo criminale del COGNOME qua acquirente dello stupefacente destinato a terzi esprimendo n COGNOME COGNOME s preoccupazioni per la qualità dello stupefacente che poteva cagionare una perdi di clientela, emergendo il proposito di inserire stabilmente nel gruppo un sogge che riusciva a vendere droga senza problemi e, ancora, l’utilizzo da parte COGNOME di un soggetto (“NOMENOMENOME NOME quale passava la droga che riceveva per l vendita al dettaglio.
Conversazione n. 2271 che riguarda le lamentele dei sodali sul cattivo tagli dello stupefacente operato da “NOME” non illogicamente individuato nell’attuale COGNOME anche attraCOGNOME il riferimento fatto dall’AVV_NOTAIO che, come detto, si interfacciava con il COGNOME in relazione al dello stupefacente;
Conv. del 27.1.2017 che documenta il dialogo tra COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME possibilità di acquistare altra droga in base alla disponibilità di denaro der dalla rete di acquirenti del COGNOME (“i miei acquirenti”) e all’attività di demandata allo “COGNOME“;
Sms del COGNOME a sé medesimo come promemoria “NOMECOGNOME“, indicativa proprio COGNOME sostanza utilizzata per il “taglio” dello stupefacente.
Rispetto alla non illogica valutazione del compendio considerato il motivo genericamente proposto, anche secondo una parcellizzata considerazione del dato, per inaccessibili ragioni in fatto.
8.3. Il terzo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto, rispetto incensurabile valutazione espressa dalla sentenza, in conformità al già cit orientamento, che ha considerato rilevante il coinvolgimento del COGNOME n traffico di cocaina, non solo nello spaccio ma anche nel taglio COGNOME sostan all’interno di un gruppo finalizzato allo stabile reperimento COGNOME droga e all commercializzazione nel territorio di Poggiomarino.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e COGNOME somma che si stima equ determinare in euro tremila in favore COGNOME Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e COGNOME somma che si stima equo determinare in euro tremila in favor COGNOME Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2024.