Ricorso Inammissibile: Quando la Valutazione dei Fatti Blocca l’Accesso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e perché un ricorso inammissibile viene respinto quando le censure sollevate non rientrano nei limiti previsti dalla legge. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Analizziamo il caso per comprendere meglio i confini tra giudizio di fatto e di diritto.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Catania per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. 309/1990. Non accettando la sentenza di condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali.
I Motivi del Ricorso dell’Imputato
Il ricorrente contestava la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Errata affermazione di responsabilità: Sosteneva che la sostanza stupefacente trovata in suo possesso fosse destinata all’uso personale e non allo spaccio. Con questo motivo, criticava la valutazione delle prove fatta dal giudice di secondo grado.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione: Lamentava che le circostanze attenuanti generiche gli fossero state concesse solo in misura equivalente alla recidiva, e non in modo più favorevole, chiedendo una riduzione di pena più consistente.
Entrambi i motivi, come vedremo, si scontrano con i limiti strutturali del giudizio di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. La Suprema Corte chiarisce che le censure relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti sono riservate alla cognizione del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è consentito solo per violazioni di legge o vizi di motivazione (come illogicità manifesta o contraddittorietà), non per proporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva logicamente dedotto la finalità di spaccio da una serie di elementi concreti:
* Le condizioni economiche dell’imputato, ritenute non compatibili con l’acquisto di quella quantità di stupefacente per solo uso personale.
* Il possesso di strumenti per la pesatura.
* La parziale suddivisione dello stupefacente in dosi.
Questa ricostruzione, secondo la Cassazione, è precisa, circostanziata e priva di vizi logici, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
La Valutazione sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle circostanze attenuanti, viene respinto. La determinazione della pena e la concessione delle attenuanti sono decisioni discrezionali del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte territoriale aveva adeguatamente giustificato la sua scelta, ritenendo la sanzione finale congrua e non eccessivamente afflittiva, e sottolineando che un’ulteriore diminuzione avrebbe privato la pena della sua necessaria efficacia dissuasiva.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato che ha proposto un ricorso inammissibile senza essere in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. Questa pronuncia riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge, e non dei fatti, tracciando una linea netta che gli avvocati e i loro assistiti devono rispettare nella formulazione dei motivi di ricorso.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le argomentazioni non rientrano nei motivi tassativamente previsti dalla legge (il cosiddetto
numerus clausus), ma cercano di ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che spetta esclusivamente ai giudici dei gradi di merito.
Quali elementi possono indicare la finalità di spaccio di stupefacenti anziché l’uso personale?
Secondo la motivazione della sentenza impugnata, elementi come le condizioni economiche dell’imputato (non tali da giustificare l’acquisto della quantità di sostanza), il possesso di strumenti di pesatura e la suddivisione della droga in dosi sono considerati indizi sufficienti per dimostrare l’intenzione di spacciare.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13693 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13693 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la qual la Corte di appello di Catania lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, d 309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, assumendo l’uso personale dello stupefacente. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle condizioni econom dell’imputato, che non consentono l’acquisto della quantità di stupefacente rinvenuto, d possesso di strumenti di pesatura, dalla parziale suddivisione dello stupefacente in dosi. Da cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fat precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzio difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza lo sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di ma illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio so insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla benevola concessione, da parte del giudic primo grado, delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ricerca recidiva, riten congrua e non particolarmente afflittiva la sanzione finale, ed affermando che una ulteri diminuzione priverebbe la pena di qualunque efficacia dissuasiva.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024