Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10491 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 4 Num. 10491 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENARIA REALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; p o, 12 04 – ctu4 ,4-12 tyktiv- , lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
dJ,Q, GLYPH CODICE_FISCALE
RITENUTO IN FATTO
L’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di Torino in data 23.11.2023 per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo eroina per un peso totale di oltre un chilogrammo destinata allo spaccio.
A parere della difesa con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata.
La difesa sostiene che non sussiste “adeguata motivazione in relazione alla valutazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente anche alla luce delle dichiarazioni dell’imputato riscontrate dalla bassissima percentuale di principio attivo rilevato nell’apparente cospicua quantità di stupefacente sequestrato”.
Il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
·5. GLYPH Il Collegio rileva che il ricorso è fondato su un motivo palesemente inammissibile in quanto si impernia sulla valutazione della prova circa la destinazione non personale della detenzione di oltre 1 kg di sostanze stupefacenti costituita da eroina, distribuita in vari luoghi dell’abitazione e del box condominiale nonché sulla persona dell’imputato, t suddivisa in numerose dosi medie singole.
La motivazione espone gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero costituiti dalla comunicazione di notizia di reato, dal verbale di arresto, dal verbale di perquisizione e sequestro nonché dall’esame tossicologico della sostanza, e dallo stesso verbale di interrogatorio in sede di udienza di convalida. Da tali atti il giudice ha desunto in modo lineare, oggettivo e coerente l’esclusione della possibilità di valutare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Altre valutazioni esposte nel motivo di ricorso inerente alla situazione de libertate del ricorrente, soprattutto inerenti al profilo soggettivo dello stesso
in relazione alle precedenti sentenze di condanna risultanti dal certificato penale, attengono al merito che non è possibile vagliare in sede di legittimità.
.8. Atteso che in forza dell’art. 448-bis cod. proc. pen. deve ritenersi inammissibile il ricorso relativo a motivi diversi da quelli indicati in tale disposizione, come nel caso in esame, il Collegio ritiene palesemente inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024
Il consigliere estensore