Ricorso Inammissibile per Spaccio: Quando i Motivi non Superano il Vaglio della Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche, attinenti alla violazione di legge e non alla ricostruzione dei fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi proposti si limitavano a ripresentare questioni già decise dai giudici di merito. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa ha basato il ricorso su due principali doglianze:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si contestava la mancata prova certa della finalità di spaccio della sostanza rinvenuta, sostenendo che non fosse stata raggiunta una conclusione al di là di ogni ragionevole dubbio.
2. Manifesta illogicità della motivazione: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello su questo punto carente o illogica.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. La Suprema Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio nel merito, ma di un organo di legittimità. Ciò significa che non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti come operata dai giudici delle fasi precedenti, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione.
Le motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato le ragioni della sua decisione. Il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile perché non faceva altro che riproporre profili di censura già ampiamente vagliati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità è un’operazione non consentita. Il ricorso, per essere ammissibile, deve individuare un vizio di legge o un’illogicità manifesta e decisiva nel ragionamento del giudice di merito, non semplicemente offrire una lettura alternativa dei fatti.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha osservato che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello sul punto era idonea e non illogica. Il giudice di merito aveva adempiuto al suo onere motivazionale, spiegando le ragioni del diniego. Contestare questa valutazione equivale a chiedere alla Cassazione di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, cosa che esula dalle sue funzioni.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve come importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. La distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è un pilastro del nostro sistema processuale e il suo rispetto è essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati si limitavano a riproporre censure sui fatti già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente. Non è possibile contestarla semplicemente perché non si condivide la valutazione discrezionale fatta dal giudice, qualora questa sia supportata da una motivazione adeguata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONOPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l’originaria imputazione (in Monopoli, il 12/02/2020).
Ritenuto che i motivi di ricorso sollevati (erronea applicazione della legge penale per non essere stata raggiunta la prova sulla finalità di spaccio della sostanza rinvenuta; manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo perché riproduce profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 4); il secondo perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione (pp. 4 e 5). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile3 ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente