Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando un imputato si rivolge alla Corte di Cassazione, l’obiettivo è contestare la violazione della legge, non rimettere in discussione i fatti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di spaccio di stupefacenti. Questa decisione offre spunti cruciali sui limiti del giudizio di legittimità e sui criteri per la valutazione della gravità del reato e la concessione delle attenuanti.
I Fatti del Caso: La Gestione di una “Centrale” di Spaccio
Due soggetti venivano condannati nei gradi di merito per aver gestito un’articolata attività di spaccio in un quartiere di Napoli. Le indagini avevano rivelato un’organizzazione ben precisa: un’unità immobiliare fungeva da base operativa, mentre un vano adiacente era utilizzato come deposito per lo stupefacente. Uno degli imputati era stato osservato fare la spola tra i due locali, un dettaglio che, secondo i giudici, dimostrava il suo pieno coinvolgimento. 
L’operazione delle forze dell’ordine aveva portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e di una cospicua somma di denaro, sproporzionata rispetto alla quantità di stupefacente pronto per la vendita immediata. A completare il quadro, l’attività era protetta da vedette e da un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, a testimonianza della professionalità e della sistematicità del traffico.
I Motivi del Ricorso Inammissibile: Tra Fatti e Diritto
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali, tutti respinti dalla Corte perché ritenuti, a vario titolo, inammissibili.
La Responsabilità Penale e le “Mere Doglianze di Fatto”
Il primo motivo contestava la ricostruzione della responsabilità penale di uno degli imputati. La difesa sosteneva che non vi fossero prove sufficienti del suo coinvolgimento. La Cassazione ha bollato questa censura come ricorso inammissibile in quanto si trattava di una “mera doglianza in punto di fatto”. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica, collegando la presenza dell’imputato, i suoi movimenti e la sproporzione tra droga e denaro. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è coerente e ben argomentata.
Il Reato di Lieve Entità (Art. 73, comma 5): Perché è stato Escluso?
Entrambi i ricorrenti chiedevano che il reato fosse riqualificato come “fatto di lieve entità”, una fattispecie che prevede pene molto più miti. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Suprema Corte ha ricordato che la valutazione sulla lieve entità deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla legge. Nel caso specifico, l’ingente quantitativo di droga, la notevole somma di denaro e, soprattutto, le modalità organizzate dell’attività (vedette, telecamere) erano elementi ostativi all’applicazione di tale beneficio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, i ricorrenti lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, ribadendo un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi. Al contrario, richiedono la presenza di “elementi di segno positivo” che giustifichino una riduzione della pena. La difesa non aveva fornito tali elementi, e la gravità del traffico di droga gestito dagli imputati rendeva, secondo la Corte, pienamente giustificato il diniego.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha sottolineato come tutti i motivi proposti si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità. I giudici di secondo grado avevano applicato correttamente i principi di diritto sia nell’affermare la responsabilità penale, sia nell’escludere la lieve entità del fatto e nel negare le attenuanti. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, rendendo le censure dei ricorrenti mere ripetizioni di argomenti già vagliati e respinti.
Conclusioni: L’Importanza della Logicità della Sentenza di Merito
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’ambito del giudizio di Cassazione. Non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere le prove, ma una sede di legittimità dove si controlla la corretta applicazione delle norme. Quando una sentenza d’appello è basata su una motivazione logica, coerente e completa, un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi inevitabile se le censure si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti. La decisione conferma inoltre la severità con cui viene valutato il traffico di stupefacenti organizzato, escludendo benefici come la lieve entità o le attenuanti generiche in presenza di una struttura consolidata e di quantitativi importanti.
 
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato una ‘mera doglianza di fatto’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato una ‘mera doglianza di fatto’ quando critica la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito (primo e secondo grado) senza dimostrare una palese illogicità nella loro motivazione. La Corte di Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Perché la Corte ha escluso la qualificazione del reato come di ‘lieve entità’?
La Corte ha ritenuto che l’ingente quantitativo di droga, la considerevole somma di denaro sequestrata e le modalità organizzate dello spaccio (con l’uso di vedette e un sistema di videosorveglianza) fossero elementi oggettivamente incompatibili con la fattispecie del fatto di lieve entità, che presuppone una minore offensività complessiva della condotta.
Quali sono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo quanto ribadito dalla Corte, per concedere le attenuanti generiche non basta l’assenza di elementi negativi sulla personalità dell’imputato, ma è necessaria la presenza di elementi di segno positivo che giustifichino una riduzione della pena. Nel caso specifico, i ricorrenti non hanno fornito tali elementi positivi.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7633 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7633  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso promosso nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità con riferimento alla droga rinvenu Napoli, in INDIRIZZO, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto fatto, peraltro meramente riproduttive di censure che la sentenza impugnata ha rigettato co una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede legittimità – avendo la Corte di merito ribadito l’affermazione della penale responsabil quanto il COGNOME è stato visto fare la spola tra il vano in questione e l’unità INDIRIZZO, ove era situata la centrale di spaccio gestita insieme al COGNOME, da ciò desumendo maniera certamente non implausibile sul piano logico, che il vano posto al INDIRIZZO costitu il deposito dello stupefacente, anche considerando la rilevante sproporzione tra la quantit droga pronta per la cessione e l’ingente somma di denaro di cui disponevano gli imputati (cf p. 4 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il primo motivo del ricorso NOME COGNOME, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sono inammissibili perché fattuali e non scanditi dal necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la qual nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entit fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezio in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 5 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente escluso l’invocata derubricazione sulla base dell’ingente quantitativo di dro sequestrata, della non trascurabile somma di denaro parimenti sequestrata nonché delle modalità di esercizio dell’attività di spaccio, attuata avvalendosi di vedette e all’intern stabile presidiato da una sistema di videocamere a circuito chiuso;
rilevato che il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME e il secondo motivo del rico NOME COGNOME, che denunciano il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazio delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, in quanto la Corte di merito logicamente giustificato tale diniego, in relazione sia all’assenza dei presupposti per mitigazione della pena – elementi peraltro nemmeno allegati dal ricorrente -, in ciò face corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione delle circostanze in esame n costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), sia alle concrete dimensioni del traffico di droga gestito da imputati, tale da non consentire una riduzione della pena;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.