Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Giudizio
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale: la Corte Suprema non è un terzo grado di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sebbene di lieve entità. Analizziamo come la Corte abbia respinto le argomentazioni della difesa, consolidando la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/1990), relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Oltre alla pena, veniva disposta nei suoi confronti la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale. L’imputato decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava la sua difesa su due punti principali:
1. Errata valutazione delle prove: Sosteneva che la droga detenuta fosse destinata esclusivamente all’uso personale e non allo spaccio. A suo avviso, i giudici di merito avevano erroneamente interpretato elementi come la quantità di sostanza e il possesso di strumenti per il taglio e il confezionamento.
2. Illegittimità della misura di sicurezza: Contestava l’applicazione dell’espulsione, ritenendola ingiustificata.
Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni nette che delineano chiaramente il perimetro del giudizio di legittimità.
La Distinzione tra Fatto e Diritto
Sul primo punto, la Corte ha specificato che le argomentazioni del ricorrente costituivano ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, la difesa non contestava una violazione di legge, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici dei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la motivazione di quest’ultimo sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
La Motivazione sulla Misura di Sicurezza
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha rilevato che la decisione di applicare l’espulsione era stata oggetto di una ‘specifica ed adeguata motivazione’ da parte della Corte d’Appello. I giudici avevano basato la loro scelta su un giudizio di pericolosità sociale dell’imputato, derivante sia dalle modalità concrete del reato commesso sia dall’assenza di una stabile attività lavorativa che potesse indicare un percorso di integrazione sociale.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse generico e mirasse a mascherare, sotto la veste di una denuncia di vizio di motivazione, una richiesta di rivalutazione alternativa delle circostanze di fatto. Questo tentativo è in contrasto con la funzione stessa della Suprema Corte. Di conseguenza, essendo i motivi del ricorso manifestamente infondati e inammissibili, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un caposaldo del nostro sistema processuale penale: non è possibile utilizzare il ricorso per Cassazione come un’ulteriore istanza per discutere i fatti del processo. Le contestazioni devono concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La decisione evidenzia inoltre come le misure di sicurezza, quale l’espulsione, siano legittime se fondate su una motivazione concreta che attesti la pericolosità sociale del condannato, basata su elementi oggettivi come le modalità del reato e la sua condizione personale e lavorativa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le contestazioni sollevate dal ricorrente riguardavano la valutazione dei fatti e delle prove (ad esempio, se la droga fosse per uso personale o per spaccio), che sono materie di competenza esclusiva dei giudici di merito e non possono essere riesaminate in sede di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata da un giudice?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti del processo.
Su quali basi è stata confermata la misura di sicurezza dell’espulsione?
La misura dell’espulsione è stata confermata perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione specifica e adeguata, basando il giudizio di pericolosità sociale dell’imputato sulle concrete modalità del fatto e sull’assenza di una stabile attività lavorativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46956 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IDRIS ABDUL KARM nato il 07/06/1985
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi – piuttosto che all’uso esclusivamente personale – valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto e il possesso di strumenti atti al taglio e confezionamento;
Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla misura dell’espulsione, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sul giudizio di pericolosità sociale dell’imputato, in ragione delle concrete modalità del fatto e dell’assenza di una stabile attività lavorativa;
che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza, manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;
Rilevato,.pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consiglier elatrice
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