Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna
Quando viene presentato un ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione ma ne dichiara l’improcedibilità. Nel caso esaminato, un imputato condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio ha tentato di impugnare la sentenza della Corte d’Appello senza tuttavia fornire nuovi elementi di valutazione o critiche specifiche, portando i giudici di legittimità a una decisione di rigetto immediato.
Perché è stato dichiarato il ricorso inammissibile
Il nucleo centrale della decisione riguarda la natura dei motivi presentati dalla difesa. La Suprema Corte ha evidenziato che le censure mosse erano meramente riproduttive di profili già ampiamente vagliati e disattesi dai giudici di merito. In sede di legittimità, non è possibile limitarsi a ripetere quanto già detto nei precedenti gradi di giudizio; il ricorso deve attaccare specifici vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. Se la motivazione del giudice d’appello risulta corretta e priva di illogicità manifeste, un ricorso ripetitivo è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
La gravità del fatto e l’art 133 cod pen
Un altro punto cardine dell’ordinanza riguarda la determinazione della sanzione. Il giudice di merito aveva già correttamente applicato i criteri previsti dall’art. 133 del codice penale per l’esercizio della valutazione discrezionale della pena. Elementi come l’accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sono stati ritenuti decisivi. Questi fattori, uniti a un serio percorso delinquenziale, hanno giustificato il riconoscimento della recidiva contestata, rendendo la pena finale proporzionata alla gravità della condotta e alla storia criminale del soggetto.
Conseguenze pecuniarie del ricorso inammissibile
Presentare un’impugnazione priva di fondamento non è privo di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’ordinamento prevede sanzioni pecuniarie per chi attiva inutilmente il sistema giudiziario. Il ricorrente, oltre a dover pagare le spese del procedimento, è stato condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale misura serve a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario quando non vi siano reali presupposti di legittimità per contestare una sentenza.
le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che i motivi di doglianza erano meramente riproduttivi di quanto già esaminato e respinto nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno sottolineato come la sentenza impugnata fosse correttamente motivata e priva di vizi logici, specialmente riguardo al trattamento sanzionatorio. La quantificazione della pena è stata ritenuta adeguata in base all’art. 133 c.p., considerando l’accentuata colpevolezza e la pericolosità sociale del soggetto, aggravata da numerosi precedenti penali e dal riconoscimento della recidiva.
le conclusioni
Il procedimento si conclude con la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione. Questo comporta non solo la conferma definitiva della condanna precedente, ma anche l’onere per il ricorrente di sostenere le spese del processo. Inoltre, come sanzione per aver attivato inutilmente la giustizia di legittimità, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di presentare ricorsi fondati su vizi reali e non su semplici ripetizioni di tesi già smentite.
Cosa succede se il ricorso ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non apporta critiche specifiche e nuove alla sentenza impugnata. La Cassazione non può rivalutare i fatti se i giudici precedenti hanno già fornito motivazioni corrette e logiche.
Quali criteri si usano per stabilire la pena per spaccio di droga?
Il giudice valuta la colpevolezza del soggetto e la sua pericolosità sociale ai sensi dell’articolo 133 del codice penale. Si tiene conto anche dei precedenti penali e dell’eventuale presenza della recidiva contestata.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8077 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
142/RG. 27928
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME la sentenza in epigraf indicata per detenzione a fini di spaccio; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove a pag. 3, ai fini del trattamento sanzioNOMErio, menziona 133 cod. pen. e gli elementi utilizzati per l’esercizio della valutazione discrezionale qu l’accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell’imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da numerosi precedenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 6 febbraio 2026