Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi che non presentano validi motivi di diritto, ma cercano semplicemente di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando un appello si rivela manifestamente infondato, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche ulteriori sanzioni per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un’indagine della Polizia Giudiziaria su un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le operazioni, un soggetto è stato fermato e trovato in possesso di 21 involucri contenenti cocaina, abilmente occultati negli indumenti intimi. Ulteriori elementi a suo carico derivavano dal fatto che riceveva costantemente chiamate da numeri di telefono sconosciuti, un comportamento tipico di chi gestisce una rete di spaccio.
Sulla base di queste prove, l’individuo è stato condannato nei primi due gradi di giudizio. La difesa ha quindi deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la valutazione dei fatti operata dalla Corte d’Appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio fondamentale del processo penale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi evidenti.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato per una ragione principale: l’appellante si era limitato a riproporre le stesse questioni già esaminate e risolte in modo esauriente dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “esente da manifeste illogicità” e coerente con quella del Tribunale di primo grado.
La sentenza di appello aveva spiegato, basandosi su “pertinenti massime di esperienza”, come le condotte osservate dalla Polizia (il possesso della droga suddivisa in dosi, le modalità di occultamento e le continue telefonate sospette) fossero inequivocabilmente riconducibili a un’attività di spaccio. Poiché il ricorso non sollevava nuove questioni di diritto o vizi procedurali, ma si limitava a contestare una valutazione dei fatti già consolidata, è stato considerato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna per spaccio è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce un principio cardine: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità della sentenza e non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse questioni già esaminate e respinte in modo logico dalla Corte d’Appello, risultando quindi manifestamente infondato.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna?
Le prove decisive includevano le osservazioni della Polizia Giudiziaria, il rinvenimento di 21 involucri di cocaina occultati negli indumenti intimi del ricorrente e le continue chiamate ricevute da utenze sconosciute.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Di conseguenza, la sua condanna per spaccio è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4475 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/05/1983
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto – sulla base di pertinenti massime di esperienza, con motivazione esente da manifeste illogicità e convergente con quella del Tribvuanle – spiegando come le condotte del ricorrente siano osate osservate dalla Polizia giudiziaria, nel quadro di una indagine conseguente alla segnalazione di una attività di spaccio, sino al rinvenimento addosso a lui di 21 involucri contentni cocaina e occultati nelle mutande , mentre egli era costantemente chiamato da utenze sconosciute;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
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