Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Sostituzione di Persona
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando l’importanza di formulare motivi di appello specifici e non meramente ripetitivi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un’imputata, confermando la sua condanna per il reato di sostituzione di persona e condannandola a significative sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine con una sentenza del Tribunale di Messina, che affermava la responsabilità penale di un’imputata per il reato di sostituzione di persona. La condanna era aggravata dalla contestazione della recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata. La decisione del Tribunale è stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Messina.
Non arrendendosi, l’imputata ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, tentando di ribaltare l’esito dei due precedenti gradi di giudizio.
I Motivi del Ricorso e perché è un Ricorso Inammissibile
L’imputata ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione delle norme sulla valutazione della prova: Il primo motivo lamentava una presunta violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che le prove non fossero state valutate correttamente.
2. Vizi di motivazione sulla pena: Il secondo motivo criticava la commisurazione della pena inflitta, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello illogica o contraddittoria.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che non fosse consentito in sede di legittimità. Il motivo è stato giudicato non solo eccessivamente generico, ma anche meramente “riproduttivo” di censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. In pratica, l’imputata si è limitata a ripetere argomenti già bocciati, senza sollevare questioni di diritto specifiche che potessero essere analizzate dalla Cassazione.
Relativamente al secondo motivo, riguardante la pena, la Corte lo ha definito “manifestamente infondato”. I giudici hanno evidenziato come la sentenza della Corte d’Appello avesse chiarito in modo logico e coerente le ragioni che avevano portato alla determinazione di quella specifica sanzione, senza presentare alcuna delle illogicità denunciate dalla ricorrente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stata condannata al pagamento di tutte le spese processuali. In secondo luogo, è stata condannata a versare la somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di motivi di ricorso specifici, pertinenti e che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione. Presentare un ricorso generico o che si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise nei gradi precedenti non solo è inefficace, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, troppo generici e riproduttivi di argomentazioni già respinte dai giudici di merito e, dall’altro, manifestamente infondati in quanto la motivazione della sentenza impugnata era chiara e logica.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo’ di censure già vagliate?
Significa che l’appellante si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici nei gradi di giudizio precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità che possano essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43175 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43175 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 9 dicembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di sostituzione di persona e, ritenuta la recidiva specifica, infraquinquennale e reiterata, l’aveva condannata alla pena di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputata, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché, oltre ad essere particolarmente generico, si presenta come riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla commisurazione della pena inflitta, è manifestamente infondato, perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva le motivazioni che avevano portato all’afflizione di quella pena; si veda pag. 4);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.