Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43282 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a ACQUI TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE di APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n 137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova con sentenza del 11/1/2023 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova in data 21/4/2022, che aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati loro rispettivamente ascritti – riduceva la pena al COGNOME sull’accordo delle parti e confermava la sentenza nei confronti dello COGNOME.
NOME COGNOME, a mezzo del dirensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva breve applicatagli.
3. NOME COGNOME, a mezzo del difensore’ ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico rilevante ai sensi dell’art 630 cod. pen. Osserva che dalla ricostruzione del fatto contestato al capo 7), come emergente dagli atti, risulta che “verosimilmente, le intenzioni dei coimputati non erano quelle di trattenere il COGNOME fino al pagamento del prezzo per la sua liberazione, bensì – come dedotto da tutti i coimputati in interrogatorio – di trattenere, minacciare anche con la pistola e spaventare il COGNOME, per poi rilasciarlo entro poche ore con un termine per la restituzione dei soldi al COGNOME“; che di conseguenza manca il dolo specifico richiesto dall’art. 630 cod. pen., in quanto la ingiusta utilità perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell’ostaggio.
3.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. ancora in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di cui all’art. 630 cod. pen. Ritiene il difensore, sempre con riferimento al reato di cui al capo 7), che nel caso di specie non ricorre il requisito dell’ingiustizia del profitto, atteso che tra sequestratore e sequestrato vi era un pregresso rapporto, avente natura lecita, con la conseguenza che il profitto che l’agente tendeva ad ottenere per mezzo della illecita condotta di sequestro di persona sarebbe giusto e persino azionabile in giudizio. In realtà, ciò che era stato richiesto al COGNOME non era altro che quanto da questi ricevuto a seguito del finanziamento ottenuto. Ciò consentirebbe di ritenere configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen. in concorso con quello di cui all’art. 605 cd pen., in luogo di quello di cui all’art. 630 cod. pen.
3.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta insussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. Rileva che la lieve entità del fatto risul dalla breve durata del sequestro e dal non aver arrecato danno alcuno alla persona offesa, che era debitore della cifra di centomila euro, che è la somma esattamente richiesta dai sequestratori; che, benché l’applicazione della circostanza attenuante sia stata sollecitata da tutti i difensori, la sentenz impugnata sul punto è silente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso di NOME.
1.1 L’unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile perché
manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modi di affermare che «la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 689 d 1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale dei giudice … Invero, in riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01). Tale principio è trasponibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza i una richiesta formulata in tal sens dall’appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis » (Sezione 6, n. 33027 del 10/5/2023, Agostino).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che la difesa non ha sollecitato il giudice di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva (circostanza questa che avrebbe imposto al giudice di secondo grado di dar conto della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva richiesta) e che in ogni caso le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono incompatibili con i reati inclusi nell’elenco di cui all’art. 4-bis ord. pen. (tra cui il seques persona a scopo di estorsione per cui si procede), per i quali la concessione di misure alternative alla detenzione, quali la semilibertà e la detenzione domiciliare, è possibile solo se subordinata alla collaborazione ed agli altri stringenti limiti ivi previsti, che nel caso di specie non ricorrono.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1 II primo ed il secondo motivo sono inammissibili, perché non consentiti. Invero, contengono solo censure in fatto e ripropongono le stesse doglianze avanzate innanzi alla Corte territoriale, che hanno trovato risposta congrua ed esaustiva nella motivazione del provvedimento impugnato.
Va, innanzitutto, evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo u
unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richia parte della sentenza d’appello a quella del Giudice dell’udienza preliminar l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adot medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/20 Capozio, Rv. 280654 – 01).
Va, altresì, rilevato che, secondo il consolidato orientamento d giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apporta all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., dalla legge n. 46 del 20 non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, st preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione d risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In q sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo segu difensore dello COGNOMECOGNOME che si risolve in una mera e del tutto generica alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal ca demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi d valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.
In altri termini, eccede dai limiti di cocinizione della Corte di cassazion potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accer rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controll motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, e>: art. 606, com lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione dell giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manife illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni ri al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente in nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insinda (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sezione 5, n. 4805 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Fe Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsa dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.
particolare, entrambi i giudici di merito hanno ben evidenziato – con motivazione congrua e ineccepibile dal punto di vista logico – la sussistenza del dolo specifico del reato di cui all’art. 630 cod. pen., desunta dalla volontà degli imputati d privare della libertà la persona offesa per un periodo di tempo prolungato, cioè per tutto il tempo necessario a convincerla a pagare ed hanno escluso la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., individuan l’ingiusto profitto perseguito dall’odierno ricorrente e dai concorrenti nel reato nella differenza tra la somma richiesta per la liberazione dell’ostaggio e quella che poi avrebbe trattenuto il mandante.
2.2 Il terzo motivo è inammissibile perché aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che a pagina 20 ha escluso la configurabilità della circostanza attenuante del fatto lieve, in considerazione delle modalità particolarmente allarmanti della condotta criminosa, che prevedeva la privazione della libertà della persona offesa per un tempo prolungato e addirittura la minaccia del taglio delle dita. Ebbene, tale argomentazione è del tutto ignorata dalla difesa.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 1.5/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.