Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivalutare le Prove
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando un ricorso mira a una nuova valutazione delle prove, il suo esito è segnato: sarà dichiarato ricorso inammissibile. Questo caso, relativo a una condanna per furto aggravato, offre un chiaro esempio dei limiti del sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
Un individuo veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato. La decisione dei giudici di merito si basava su un quadro probatorio che riteneva l’imputato responsabile del delitto contestato. Non accettando la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta erronea valutazione delle prove e, in particolare, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Il Motivo del Ricorso: Una Questione di Merito, Non di Legittimità
Il ricorrente, nel suo atto, denunciava un’errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il nucleo della sua doglianza risiedeva nella critica alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte d’Appello. Sostanzialmente, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare la credibilità delle testimonianze e, di fatto, di offrire una lettura alternativa delle fonti di prova.
Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Il suo ruolo non è quello di stabilire se un testimone sia stato credibile o meno, ma di verificare se il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo logico, coerente e senza violare la legge.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che criticare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa senza indicare specifici e decisivi travisamenti delle prove (cioè senza dimostrare che il giudice ha letto una prova per un’altra o ha inventato un fatto non presente agli atti) si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito della causa. Tale attività è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato che la legge non consente, nel giudizio di Cassazione, di prefigurare una ‘rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il ricorso per Cassazione deve basarsi su vizi specifici: violazioni di legge o difetti di motivazione così gravi da renderla illogica o contraddittoria. Non può essere un pretesto per ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Poiché il motivo presentato dal ricorrente era finalizzato proprio a questo, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dal giudice d’appello. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. In assenza di tali elementi, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con un’ulteriore condanna economica a carico del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione della credibilità delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Questa attività è considerata un giudizio di merito, che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa può valutare la Corte di Cassazione in un ricorso?
La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità. Può valutare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza impugnata è logica, coerente e priva di vizi evidenti. Non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PADOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la qual l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorren denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all valutazione del quadro probatorio, lamentando, in particolare, la mancata attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a prefigurare rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindac legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, p 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
Così deciso il 13 giugno 2024 Il consi liere estensore
Il Presidente