Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti alla Valutazione delle Prove
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisce i confini del proprio giudizio, specialmente quando si tratta di un ricorso inammissibile. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprendere meglio le sue implicazioni.
Il Caso: La Richiesta di un’Attenuante Negata
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado di non concedergli una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, la sentenza impugnata presentava sia un vizio di motivazione sia una violazione di legge, poiché la Corte territoriale avrebbe errato nel valutare gli elementi a sostegno della richiesta di riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. Il motivo fondamentale di questa decisione risiede nella natura stessa delle doglianze sollevate. Il ricorrente, infatti, non contestava una scorretta applicazione della norma giuridica, ma tentava di ottenere una diversa e più favorevole interpretazione del materiale probatorio. In altre parole, chiedeva alla Suprema Corte di effettuare una “rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove”, un’attività che è esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e che esula completamente dal perimetro del giudizio di legittimità.
La Corretta Valutazione dei Giudici di Merito
I giudici della Cassazione hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente per negare l’attenuante. La decisione era fondata su elementi concreti, quali “le particolari modalità del fatto” e la “rilevante pericolosità manifestata” dall’imputato. Secondo la Suprema Corte, tale percorso argomentativo non solo era immune da vizi logici, ma risultava anche perfettamente allineato con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Pertanto, non sussisteva alcun vizio motivazionale o violazione di legge da censurare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso non supera la soglia di ammissibilità perché si risolve in una richiesta di riesame del fatto. La Corte ribadisce che il proprio ruolo non è quello di fornire un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge. L’analisi della Corte territoriale è stata ritenuta completa e giuridicamente corretta, avendo basato il diniego dell’attenuante su una valutazione ponderata degli elementi fattuali che denotavano una particolare gravità della condotta e una spiccata pericolosità del soggetto. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato rigettato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È fondamentale distinguere tra una critica alla legittimità di una sentenza (es. errata interpretazione di una norma) e un mero dissenso sulla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Tentare di utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione le prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare un errore nell’applicazione della legge, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove del processo, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Cosa significa che la Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione nel merito dei fatti, ma controllare che le sentenze precedenti abbiano rispettato le norme di legge e le procedure. Non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella fatta nei gradi precedenti.
Per quale motivo la Corte d’Appello aveva negato l’attenuante all’imputato?
La Corte d’Appello aveva negato l’attenuante basandosi sulle ‘particolari modalità del fatto’ e sulla ‘rilevante pericolosità’ manifestata dall’imputato, ritenendo che queste circostanze ostative prevalessero sulla richiesta di una pena più mite. La Cassazione ha confermato la coerenza di tale ragionamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47456 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 62 n. 4 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive e la competenza del giudice di legittimità
Il ricorrente, peraltro, contesta specificamente il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale nella parte in cui lo stessa ritiene ostative per l concessione dell’attenuante invocata le particolari modalità del fatto, anche tenuto conto della rilevante pericolosità manifestata dati corrente, effettuando una interpretazione coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità (pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore