Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del processo penale: i limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede che la Cassazione rappresenti una terza istanza di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda, ma non è così. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato, ribadendo che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove, ma di controllare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti Processuali
La vicenda giudiziaria nasce da due distinti ricorsi presentati avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il primo ricorso era stato proposto da un soggetto, condannato in secondo grado per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e danneggiamento di informazioni e dati (art. 635-bis c.p.). L’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la sua responsabilità penale non fosse stata adeguatamente provata.
Il secondo ricorso proveniva dalla società che si era costituita parte civile nel processo. L’azienda contestava l’assoluzione dello stesso imputato da un’ulteriore accusa, quella di rivelazione di segreto professionale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare le prove a disposizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Di conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati che delineano nettamente i confini del giudizio di legittimità.
Le motivazioni sul Ricorso Inammissibile dell’Imputato
Per quanto riguarda il ricorso dell’imputato, la Corte ha sottolineato come i motivi presentati fossero finalizzati a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di Cassazione. I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva costruito la propria decisione su argomenti logici e giuridici corretti, basandosi su una pluralità di elementi probatori decisivi. Tra questi, le testimonianze raccolte, gli esiti di una consulenza tecnica e le risultanze di una perquisizione.
La Corte ha specificato che un ricorso inammissibile è tale quando, pur lamentando un vizio di motivazione, si limita a contestare l’interpretazione dei fatti data dai giudici di merito, senza individuare specifici ‘travisamenti’ delle prove, ovvero senza dimostrare che il giudice abbia letto una prova per un’altra o ne abbia ignorato l’esistenza. In questo caso, l’imputato stava semplicemente proponendo una lettura alternativa delle prove, attività tipica dei giudizi di merito (primo grado e appello) e non del controllo di legittimità.
Le motivazioni sul Ricorso della Parte Civile
Anche il ricorso della parte civile è stato giudicato manifestamente infondato. La società lamentava l’assoluzione per il reato di rivelazione di segreto professionale. La Cassazione ha ritenuto che, da un lato, la motivazione della Corte d’Appello non fosse in contrasto con la ritenuta mancanza di prova certa sulla rivelazione del segreto. Dall’altro, le prove documentali indicate dalla parte civile non apparivano ‘univoche’ e ‘decisive’ al punto da dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell’imputato per tale accusa.
In sostanza, la Corte ha confermato che per ribaltare un’assoluzione non è sufficiente presentare indizi o prove suscettibili di diverse interpretazioni, ma è necessario fornire elementi inoppugnabili che non lascino spazio a dubbi ragionevoli, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito. Il suo compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi specifici (violazioni di legge o difetti gravi e palesi della motivazione), non può limitarsi a richiedere una rilettura delle prove già vagliate nei precedenti gradi di giudizio. La declaratoria di ricorso inammissibile serve proprio a sanzionare questo uso improprio dello strumento processuale, garantendo la stabilità e la certezza delle decisioni giudiziarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per vizio di motivazione?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, dietro l’apparenza di una denuncia di vizio di motivazione, cerca in realtà di ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove come testimonianze e consulenze tecniche?
Non è possibile se la contestazione si traduce in una richiesta di una diversa interpretazione delle prove già valutate logicamente dai giudici di merito. È possibile farlo solo se si dimostra un ‘travisamento’ della prova, ossia che il giudice abbia ignorato una prova decisiva o ne abbia alterato palesemente il contenuto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base a quanto deciso nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22321 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA parte civile RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui, rispettivamente, all’art. 615-ter cod. pen. e all’art. 635-bis cod. pen. (entrambi aggravati ex art. 61, n. 11, cod. pen.), sono finalizzati a ottenere, anche mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagine da 4 e della sentenza impugnata sui plurimi decisivi elementi a carico dell’imputato risultanti dalle testimonianze dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’esito della consulenza tecnica di NOME COGNOME – non validamente smentita dal consulente tecnico della difesa dell’imputato NOME COGNOME – e dall’esito della
t
perquisizione eseguito presso l’abitazione dell’imputato e della consulenza tec dei consulenti del pubblico ministero);
che risulta altresì correttamente argomentata, anche in punto di diritt sussunzione dei fatti nei reati di cui agli artt. 615-ter e 635-bis cod. pen della sentenza impugnata);
letto il ricorso della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazione in ordine all’assoluzione dell’imputato dal reato di rivelazio segreto professionale di cui al capo C) dell’imputazione, è manifestame infondato, atteso che: da un lato, l’individuazione, da parte della Corte d’a del movente delle condotte di cui ai capi A) e B) dell’imputazione, diversame da quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta in contrasto con la ri mancanza di prova certa dell’effettiva rivelazione o dell’effettivo impieg segreto da parte dell’imputato; dall’altro lato, le prove documentali indicate ricorrente non appaiono univoche nel senso dell’inopinabile prova, al di là di ragionevole dubbio, dei suddetti rivelazione o impiego e, quindi, decisive;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, c condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 16 aprile 2024.