Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta a una Nuova Valutazione dei Fatti
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un chiaro esempio dei limiti entro cui può muoversi un ricorso per cassazione in materia penale. Il caso riguarda una condanna per tentato furto aggravato, confermata in appello e giunta al vaglio della Suprema Corte. La decisione finale di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari, la quale riteneva provata la responsabilità penale dell’imputato. Non rassegnato alla doppia condanna conforme, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo incentrato su presunti vizi di motivazione della sentenza d’appello.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Presentato in Cassazione
Il cuore della questione risiede nella natura delle censure mosse alla sentenza impugnata. Il difensore, infatti, non ha sollevato questioni di pura legittimità, come l’errata interpretazione di una norma di legge, ma ha tentato di ottenere una riconsiderazione del materiale probatorio. L’atto di ricorso si configurava, secondo la Corte, come una richiesta di “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. In sostanza, si chiedeva ai giudici di legittimità di fare ciò che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello): valutare diversamente le prove e giungere a una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di doglianza è estraneo al “sindacato di legittimità” che caratterizza il giudizio in Cassazione.
La Decisione della Suprema Corte
Con una motivazione sintetica ma incisiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre a ribadire l’impossibilità di procedere a una nuova valutazione dei fatti, la Corte ha qualificato il motivo di ricorso come “aspecifico”. Questo perché si trattava della semplice riproposizione di una doglianza già esaminata e respinta in modo adeguato e logico dalla Corte d’Appello. La conseguenza di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su un pilastro del sistema processuale penale. La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione del fatto storico. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, senza limitarsi a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali. Nel caso di specie, il ricorso era carente sotto questo profilo, risolvendosi in mere “doglianze in punto di fatto” e non indicando specifici travisamenti delle prove che i giudici di merito avrebbero commesso.
Conclusioni: L’Importanza dei Requisiti del Ricorso in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso siano formulati in termini di stretta legittimità, criticando la sentenza impugnata per errori nell’applicazione delle norme giuridiche o per difetti motivazionali che la rendano illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti, come avvenuto nel caso in esame, è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva conferma della condanna.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare specifici errori di diritto, si limitava a chiedere una nuova valutazione delle prove e una rilettura alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo è stato ritenuto aspecifico e ripetitivo.
Qual è la differenza tra un giudizio di merito e un sindacato di legittimità?
Basandosi sui principi espressi nell’ordinanza, il giudizio di merito (svolto da Tribunale e Corte d’Appello) accerta come si sono svolti i fatti e valuta le prove. Il sindacato di legittimità, proprio della Corte di Cassazione, si limita a controllare che la legge sia stata interpretata e applicata correttamente, senza riesaminare nel merito la vicenda.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7769  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte D’appello di Bari, che ha confermato il giudizio di responsabilità affermato, nei suoi confronti, dalla sentenza del tribunale di Foggia in ordine al reato di cui agli artt. 56,110,624, 625 n. 2 cod. pen.;
considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il difensore denunzia vizi di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
considerato, parimenti, che il motivo di ricorso risulti anche aspecifico, in quanto reiterativo di una doglianza alla quale la Corte di merito ha fornito adeguata e condivisibile risposta (pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024