Ricorso inammissibile: La Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso alla Suprema Corte non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio sui fatti. Con una chiara ordinanza, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le ragioni per cui non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Cassazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale per il reato di detenzione abusiva di armi, previsto dall’art. 697 del codice penale. La pena inflitta era stata di 200 euro di ammenda. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui erano state interpretate le testimonianze e il verbale di perquisizione e sequestro dell’arma, proponendo una lettura alternativa dei fatti finalizzata a dimostrare l’innocenza del proprio assistito.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici hanno sottolineato che il motivo del ricorso era generico e interamente basato su questioni di fatto. L’imputato non ha evidenziato una violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma ha semplicemente chiesto alla Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella del Tribunale. Questa richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici hanno spiegato che il ricorso era “aspecifico” e mirava a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova”. Tale attività è estranea al “sindacato di legittimità” proprio della Cassazione. La Corte ha il compito di verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente, non di stabilire se un testimone sia stato più o meno credibile o se un documento sia stato interpretato nel modo più corretto. Nel caso specifico, il Tribunale aveva correttamente fondato la sua decisione sulla testimonianza di un operante di polizia e sul contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, atti regolarmente acquisiti al processo. Non sussisteva, quindi, alcun travisamento della prova o vizio di motivazione che potesse giustificare un intervento della Corte di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un’importante lezione pratica sui limiti dell’impugnazione in Cassazione. Essa chiarisce che non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di un giudice per poterla contestare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario individuare specifici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento del giudice. Proporre un ricorso che si limiti a una sterile rilettura del materiale probatorio non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Questa decisione rafforza la funzione nomofilattica della Cassazione, volta a garantire l’uniforme interpretazione della legge, e a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava una violazione di legge o un vizio logico della sentenza, ma si limitava a chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di primo grado, un’attività che esula dalle competenze della Corte stessa.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (svolto da Tribunale e Corte d’Appello) accerta i fatti e valuta le prove per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudizio di legittimità (svolto dalla Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla solo che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia priva di vizi logici.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10712 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10712 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZZARINO il 27/10/1976
avverso la sentenza del 18/06/2024 del TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Enna, che lo ha condannato alla pena di € 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.;
considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto, aspecifico volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito: la prova del fatto è stata invero correttamente individuata dal Giudice di merito alla luce della testimonianza resa in dibattimento dal teste operante NOME COGNOME nonché dal contenuto del verbale di perquisizione e sequestro, tra le altre cose, dell’arma oggetto di imputazione, che risulta essere stato prodotto in atti (v. verb. ud. 18/06/2024 in cui si dà atto dell’avvenuta acquisizione del verbale di perquisizione e sequestro dell’arma, atto redatto il 10/01/2020 da Commissariato PS Enna, effettivamente allegato al verbale di udienza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025