Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Rivalutazione dei Fatti è Vietata
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando la difesa cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove, anziché contestare specifici vizi di legge. Analizziamo il caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso
Due individui venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 18 marzo 2024, confermava integralmente la decisione del primo giudice, ritenendo provata la loro colpevolezza sulla base delle prove raccolte.
Contro questa sentenza, gli imputati, tramite il loro difensore, proponevano un ricorso congiunto per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo e secondo grado) e il giudizio di legittimità (la Cassazione).
I Limiti del Giudizio di Cassazione
La Corte di Cassazione non ha il potere di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove (come le testimonianze o i documenti). Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e priva di vizi evidenti. Tentare di sollecitare una diversa lettura delle prove, come fatto nel caso di specie, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio nel merito, cosa espressamente vietata.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha spiegato che l’unico motivo di ricorso presentato era diretto a sollecitare “una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti”. I ricorrenti, in sostanza, non hanno evidenziato errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione della Corte d’Appello, ma hanno semplicemente proposto una versione dei fatti diversa e a loro più favorevole.
I giudici hanno inoltre precisato, richiamando consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui la nota sentenza Filardo del 2020), che non è possibile mascherare una richiesta di riesame del merito dietro la denuncia di un presunto “vizio di violazione di legge”. Se non vi è un’espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità o decadenza, la critica alla valutazione delle prove rimane confinata nell’ambito del merito e, pertanto, non può essere oggetto del giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve come monito per chi intende adire la Suprema Corte. Le implicazioni sono chiare:
1. Focalizzazione sui Vizi di Legittimità: Un ricorso per cassazione ha speranza di successo solo se si concentra su errori di diritto (violazione o errata applicazione della legge) o su vizi di motivazione macroscopici e manifestamente illogici, e non sulla speranza che la Cassazione possa “credere” a una diversa ricostruzione dei fatti.
2. Conseguenze Economiche: La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000,00 euro.
In definitiva, la decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, custode della corretta applicazione della legge, e non giudice dei fatti per la terza volta.
Perché il ricorso presentato dagli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientrano nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Cosa non può fare la Corte di Cassazione quando esamina un ricorso?
La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ovvero non può rivalutare le prove come testimonianze o documenti per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è verificare che il processo si sia svolto secondo le regole e che la legge sia stata interpretata correttamente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8762 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PIOVE DI SACCO il 26/06/1960 COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il 14/07/1987
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME e NOME erano stati condannati in relazion al reato di furto aggravato;
– che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso pe cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che l’unico motivo dei ricorsi è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare – al di dell’allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopi evidenza – una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Ja Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), i limiti all’ammissibi delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al vizio di violazione di legge, in difetto di un’espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammis decadenza;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Presi ente
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore