Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per motivi di legittimità, confermando che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione dei fatti. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su due punti principali: una presunta violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità. In sostanza, l’imputato sosteneva che la propria versione dei fatti, supportata anche dalla sua compagna, fosse stata ingiustamente scartata dai giudici di merito, i quali avrebbero invece dato credito alla ricostruzione degli operanti presenti al momento del fatto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti non consentiti. I giudici hanno osservato che le censure mosse dall’imputato non evidenziavano reali errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di critiche “schiettamente rivalutative”, ovvero di un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove già effettuato, in modo congruo e logico, dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” del fatto. È preclusa alla Corte la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella dei giudici di merito o di procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. L’accertamento dei fatti e la valutazione della credibilità delle fonti di prova sono compiti riservati in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non di stabilire chi ha ragione nel merito della vicenda. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata sul perché la versione dell’imputato non fosse credibile, in assenza di elementi concreti di segno contrario e alla luce della dinamica dei fatti. Pertanto, il tentativo del ricorrente di contestare questa valutazione si è scontrato con i limiti strutturali del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: l’impugnazione deve concentrarsi su questioni di diritto (violazioni di legge) o su vizi logici manifesti della motivazione. Non può essere un pretesto per chiedere ai giudici supremi di riesaminare le prove o di sposare una diversa ricostruzione fattuale. Un ricorso che si limiti a questo tentativo è destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza per il ricorrente di dover sostenere le spese processuali e pagare una sanzione alla Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e credere alla mia versione dei fatti invece che a quella del giudice di appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti né procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. L’apprezzamento delle prove è riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che la riproposizione di censure puramente rivalutative, già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, non è consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9320 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9320 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VAPRIO D’ADDA il 21/10/1978
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorso, con cui si contesta violazione di legge in rela agli artt. 52 e 612 cod. pen. (primo motivo) e vizio di motivazione in rel all’affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento as all’odierno ricorrente (secondo motivo), non sono consentiti, riproducendo p di censura schiettamente rivalutativi già prospettati nell’atto di appe adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-6, ove si s congruamente, in difetto di elementi concreti di segno contrario, come tutti si siano svolti in presenza degli operanti e l’alternativa versione dell’i della compagna non possa ritenersi credibile), restando preclusa alla Cor cassazione la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emer probatorie a quella effettuata nei precedenti gradi o di procedere ad una “ri degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzame in via esclusiva, riservata al giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.