Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per lesioni, chiarendo che non è possibile chiedere ai giudici di Cassazione una nuova valutazione delle prove già esaminate nei gradi precedenti. Questo caso offre un’importante lezione sui limiti e sulla funzione del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato sia in primo grado sia in appello per i reati di lesioni personali, aggravati ai sensi dell’art. 61 n. 1 del codice penale. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di condanna. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della sussistenza della prova che riconducesse a lui le lesioni o, in subordine, l’assenza di dolo, ovvero l’intenzione di commettere il reato.
L’Argomento del Ricorrente e la Decisione della Corte
Il ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. La sua difesa mirava a dimostrare che le risultanze processuali non erano sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
Tuttavia, la Settima Sezione Penale della Corte ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda sulla consolidata giurisprudenza, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il motivo presentato dall’imputato non era consentito in sede di legittimità. Esso, infatti, era “volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. I giudici hanno sottolineato che esula “dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione”.
La valutazione dei fatti e delle prove è, per sua natura, un’attività riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Cassazione interviene solo per controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non per sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei precedenti gradi di giudizio. Prospettare una diversa, seppur plausibile, valutazione delle risultanze processuali non integra un vizio di legittimità che possa essere fatto valere davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legge o su difetti manifesti di logica nella motivazione della sentenza, non sulla speranza di ottenere un terzo esame dei fatti.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono significative per il proponente. Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a disincentivare impugnazioni palesemente infondate.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può compiere una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione delle fonti probatorie è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare l’assenza di prova e di dolo, chiedendo di fatto alla Corte una nuova valutazione delle prove, un’attività che esula dai suoi poteri e non costituisce un valido motivo di ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso penale inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questa specifica ordinanza, tale somma è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41078 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41078 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NARNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 61 n.1 cod. pen. (capo A) e 582-583, 61 n. 1 cod. pen. (capo B);
Ritenuto che l’unico motivo, che contesta l’assenza di prova circa la riconducibilità all’imputato delle lesioni in contestazione o comunque l’assenza di dolo, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, mentre esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2024