Ricorso inammissibile per rivalutazione dei fatti: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa nascere da errori strategici nella difesa. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di un condannato per porto di coltello, sottolineando due principi fondamentali della procedura penale: il divieto di rivalutazione delle prove in sede di legittimità e l’impossibilità di presentare motivi nuovi rispetto a quelli proposti in appello. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di porto di coltello al di fuori della propria abitazione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su due argomentazioni principali. In primo luogo, il ricorrente chiedeva una riconsiderazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, sostenendo una diversa interpretazione dei fatti. In secondo luogo, lamentava la mancata applicazione del beneficio della ‘particolare tenuità del fatto’, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, che avrebbe potuto escludere la sua punibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su precise ragioni procedurali che meritano un’analisi approfondita.
Le Motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Le motivazioni della Corte si articolano su due pilastri procedurali distinti, ciascuno corrispondente a uno dei motivi del ricorso.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti in Cassazione
La prima parte del ricorso è stata respinta perché si configurava come una mera richiesta di rivalutazione delle prove. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro ordinamento: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito dei fatti. La Corte è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dal Tribunale o dalla Corte d’Appello. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare la gravità, la precisione e la concordanza degli indizi è un’operazione non consentita, e porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
La Novità dei Motivi e il Principio Devolutivo
La seconda parte del ricorso, relativa alla mancata concessione della particolare tenuità del fatto, è incorsa in un’altra causa di inammissibilità. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era stata presentata nei motivi di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione violazioni di legge che non siano state sollevate con i motivi del precedente grado di giudizio. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’ dell’appello, limita l’esame del giudice superiore alle sole questioni che gli sono state specificamente sottoposte. Introdurre un argomento nuovo per la prima volta in Cassazione è proceduralmente scorretto e, anche in questo caso, determina l’inammissibilità del motivo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende impugnare una sentenza penale. Dimostra che il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore possibilità per ridiscutere i fatti, ma un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Per avere successo, è fondamentale che la strategia difensiva sia impostata correttamente sin dai primi gradi di giudizio, sollevando tutte le questioni rilevanti nell’atto di appello. Tentare di ‘recuperare’ in Cassazione argomenti non trattati in precedenza o chiedere un riesame delle prove è una via destinata al fallimento, con l’ulteriore conseguenza della condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, chiedeva una rivalutazione delle prove, cosa non permessa in sede di Cassazione, che si limita al controllo della corretta applicazione della legge. In secondo luogo, sollevava una questione (la particolare tenuità del fatto) che non era stata presentata nei motivi del precedente appello, violando le regole procedurali.
Posso chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove se ritengo che il giudice d’appello abbia sbagliato?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è controllare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza, ma non può effettuare una nuova valutazione delle prove o dei fatti del processo. Una richiesta di questo tipo rende il ricorso inammissibile.
È possibile presentare un nuovo argomento legale in Cassazione che non avevo sollevato in appello?
No, di norma non è possibile. In base all’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, il ricorso è inammissibile se proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Le questioni devono essere sollevate nel grado di giudizio precedente per poter essere esaminate dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il 23/08/1990
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è inammissibile, in quanto:
la prima parte del motivo consiste in una mera richiesta di rivalutazione delle eviden probatorie sulla base delle quale i giudici del merito sono pervenuti al giudizio di responsabi per il porto del coltello fuori della propria abitazione, operazione non consentita in se legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270519), in cui il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli ind dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di v se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell’interpr dei risultati probatori;
la seconda parte del motivo, relativa alla mancata concessione del beneficio dell particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., incorre nella causa di inammis prevista dall’art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui “il ricors inammissibile se è proposto (…), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2 violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.