Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rilegge le Prove
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Se l’appello si limita a proporre una semplice rilettura delle prove, il risultato è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. L’imputato era stato condannato per aver proferito frasi minatorie nei confronti di un assistente di polizia penitenziaria nell’esercizio delle sue funzioni. L’imputato, non accettando la condanna, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sua responsabilità e, di fatto, la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la correttezza formale e sostanziale dell’atto di ricorso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni presentate non erano idonee a essere esaminate in quella sede.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno sottolineato che il motivo presentato dall’imputato si limitava a ‘prospettare una rilettura alternativa delle fonti di prova’. In altre parole, l’avvocato del ricorrente non ha evidenziato errori di diritto o vizi logici nella sentenza della Corte d’Appello, ma ha semplicemente offerto una diversa interpretazione delle dichiarazioni dell’agente di polizia penitenziaria.
La Cassazione ha chiarito che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo le frasi dell’imputato ‘intrinsecamente minatorie’ e collegate a un atto d’ufficio del destinatario. Il ricorso, invece, non si è confrontato con questa motivazione, ignorandola e proponendo una visione dei fatti alternativa. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché il compito della Corte di Cassazione non è quello di riesaminare i fatti come farebbe un tribunale di primo o secondo grado, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici. È indispensabile individuare e argomentare specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà) presenti nella sentenza impugnata. Proporre una semplice ‘storia alternativa’ equivale a chiedere ai giudici di legittimità di svolgere un compito che non gli compete, con il risultato prevedibile di una declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con la sanzione di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava un errore di diritto o un vizio di motivazione della sentenza precedente, ma si limitava a proporre una diversa e alternativa interpretazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze, non di riesaminare i fatti del caso o di condurre una nuova valutazione delle prove.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13246 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il motivo del ricorso;
Ritenuto che il motivo con il quale si contesta la responsabilità dell’imputato si l prospettare una rilettura alternativa delle fonti di prova, non confrontandosi con la sen impugnata, nella parte in cui la stessa evidenzia le dichiarazioni rese dal verbalizzante po fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la vale intrinsecamente miNOMEria delle frasi proferite all’assistente di polizia penitenziaria, collegate al compimento di un atto dell’ufficio del destinatario (pag.4 e 5).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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