Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24904 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’ar cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adot giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha espli ragioni del suo convincimento ritenendo che la prova dell’intraneità dell’imputato ai loschi gravanti intorno all’autosalone “RAGIONE_SOCIALE” sia desumibile dalla circostanza che, nel momento cui la persona offesa in altra vicenda aveva chiamato le forze dell’ordine, l’COGNOME COGNOME dato precipitosamente alla fuga, sì dimostrando la propria consapevolezza in merito al fat che l’Autosalone altro non fosse che uno specchietto per le allodole, tale da trarre in ing una molteplicità di persone;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evide che l’imputato, oltre a vantare un recente precedente per porto d’armi, si è sottratto alla della ricognizione personale disposta dal Tribunale, anche considerato il principio affermato questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dini della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli eleme favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superat gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presiden