Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37560 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO 4 Udienza del 22/10/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato d minaccia.
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, si lamenta un vizio di motivazione relativo giudizio di penale responsabilità dell’imputato, che non è consentito in sede di legittimità pe in questa sede non si può invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori a fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della C cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decision cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più ade valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenut che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli e di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e divers parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiorme plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giu merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025.