Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rilegge i Fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità e non di merito. Quando un ricorso si trasforma in un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio a un caso di rapina.
I Fatti di Causa
Il caso origina da una condanna per il reato di rapina (art. 628 c.p.) emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva sottratto con violenza un telefono cellulare a una persona, per poi darsi alla fuga in bicicletta.
Le prove a suo carico erano significative:
1. La testimonianza della persona offesa: La vittima aveva fornito in sede di querela una descrizione dettagliata dell’episodio, del responsabile, del suo abbigliamento e del mezzo usato per la fuga.
2. Il riconoscimento fotografico: Successivamente, la vittima aveva riconosciuto con certezza l’imputato come l’autore del reato durante un’individuazione fotografica.
3. Le conferme investigative: Durante un accesso presso l’abitazione dell’imputato, le forze dell’ordine avevano trovato abiti corrispondenti a quelli descritti e una bicicletta simile a quella usata per la rapina.
Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione.
I motivi del ricorso e il giudizio sul ricorso inammissibile
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali, entrambi giudicati infondati dalla Suprema Corte.
La contestazione delle prove e la rilettura dei fatti
Il primo motivo mirava a contestare la correttezza della valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In pratica, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare la credibilità della testimonianza della vittima e l’efficacia del riconoscimento fotografico.
La Corte ha prontamente dichiarato questo motivo un ricorso inammissibile. Ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, attività riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Se la motivazione della sentenza impugnata è, come in questo caso, logica, coerente e priva di vizi giuridici, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti.
La richiesta dell’attenuante del danno lieve
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 co. 4 c.p.). La difesa sosteneva che il danno economico fosse limitato al valore del telefono.
Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che si trattava di una semplice e pedissequa reiterazione di argomenti già presentati e respinti in appello. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego, evidenziando che il danno non era solo il valore del dispositivo, ma comprendeva anche la perdita dei dati in esso contenuti e il disagio subito dalla vittima per il periodo necessario a procurarsi un nuovo telefono.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi procedurali consolidati. In primo luogo, la Corte cita la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Dessimone, 1997) per riaffermare il proprio ruolo di giudice di legittimità. Il suo sindacato è limitato al controllo sulla corretta applicazione delle norme di legge e sulla logicità della motivazione, senza poter entrare nel merito delle scelte valutative delle prove.
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta inattaccabile perché aveva considerato in modo approfondito tutti gli elementi: la precisione delle dichiarazioni della vittima, la certezza del riconoscimento fotografico (la cui validità non è inficiata dalla mancanza di una precedente descrizione dettagliata) e i riscontri oggettivi trovati presso l’abitazione dell’imputato.
Per quanto riguarda l’attenuante, la Corte ha specificato che un motivo di ricorso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata. È necessario, invece, attaccare il ragionamento del giudice d’appello, non solo ripresentare le proprie tesi.
Conclusioni
L’ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza precedente. Tentare di ottenere una diversa valutazione delle prove o riproporre sterilmente le stesse argomentazioni respinte in appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici di Tribunale e Corte d’Appello abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. La valutazione delle prove è riservata esclusivamente ai giudici di merito.
Un riconoscimento fotografico è valido anche se la vittima non aveva descritto prima il colpevole?
Sì. Secondo la sentenza, la mancata descrizione dell’imputato da parte della persona offesa prima del riconoscimento fotografico non invalida la prova, che mantiene la sua valenza probatoria, specialmente se corroborata da altri elementi come una testimonianza precisa sui fatti e sull’abbigliamento.
Cosa rende un motivo di ricorso inammissibile per genericità?
Un motivo di ricorso è considerato generico e quindi inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza muovere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata. Non basta dissentire, bisogna spiegare perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe giuridicamente o logicamente errato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 278 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 278 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 11/08/1994
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 62 pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplic ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) la persona offesa, in sede di querela, ricostruito in maniera dettagliata lo svolgimento dell’episodio, anche descrivendo responsabile e l’abbigliamento dello stesso, nonché il mezzo con cui l’imputato si e allontanato; b) l’attendibilità del narrato della persona offesa appare indubbia, stan genuinità e precisione delle dichiarazioni; c) la persona offesa, in sede di riconoscime fotografico, ha riconosciuto con certezza l’imputato quale autore del fatto ai suoi danni; mancata descrizione dell’imputato da parte della persona offesa, anteriormente al riconoscimento fotografico, non inficia la valenza probatoria dell’avvenuto riconosciment stante il carattere atipico della prova suddetta; d) la persona offesa aveva ben descritto, n precedenti dichiarazioni alla P.G. le fattezze fisiche dell’autore del reato tanto che gli op all’atto dell’accesso presso l’abitazione dell’imputato, riscontravano che lo stesso indossava stesso abbigliamento descritto dalla vittima e rinvenivano una bicicletta simile a quella u dal COGNOME per allontanarsi dopo la rapina;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanza attenuante di cui all’art. 62 co.4 cod. pen., è indeducibile perché fondato su mot che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia il danno economico consistente valore del telefono sottratto e nella perdita dei dati in esso contenuti, nonché gli ulterior subiti dalla persona offesa per la mancata disponibilità del cellulare per il periodo necessari acquistarne un altro;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
GLYPH
Così deciso, in data 3 dicembre 2024