Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la responsabilità e il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato per il delitto di cui all’art. 642 cod.pen.;
letta la memoria del patrono della parte civile (priva di nota spese e richiesta di liquidazione);
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l’erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., sono reiterativi di doglianze che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso sulla scorta di un percorso giustificativo privo di aporie e frizioni logiche; che la difesa esprime mero dissenso rispetto alla valutazione delle fonti probatorie acquisite, effettuando ampie incursioni nel merito e sollecitando una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici territoriali, i quali, con motivazi esente dai vizi denunciati, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte di appello ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all’art. 642 comma 2 cod. pen., contestata all’imputato);
considerato, inoltre, che la censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria non è deducibile in questa sede, dovendo trovare applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 – 01); che alla luce della motivazione rassegnata non emergono, nella specie, lacune che imponessero di dar corso alle richieste integrazioni istruttorie, la cui superfluità la sentenza impugnata ha ampiamente rimarcato;
che, pertanto, le conclusioni a tale specifico riguardo attinte dai giudici di appello sono incensurabili;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dato atto che non può disporsi la liquidazione delle spese in favore della parte civile per difetto di espressa domanda alla luce del principio, reiteratamente
affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di spese relative all’azione civile, il giudice non può liquidare d’ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all’art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 16391 del 01/04/2021, Nucera, Rv. 281122 – 01;Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014, Rv. 260830 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente