Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede dove si valuta la corretta applicazione della legge. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo il caso di una condanna per riciclaggio e le ragioni che hanno portato la Suprema Corte a respingere le doglianze del ricorrente.
Il caso: condanna per riciclaggio e ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di riciclaggio, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’appello si basava su due motivi principali: il primo contestava la valutazione di responsabilità e la mancata riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave (ricettazione, art. 648 c.p.); il secondo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I motivi del ricorso: una critica generica e ripetitiva
Il ricorrente, nel primo motivo, non ha introdotto nuovi argomenti di diritto, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio, definito dalla Cassazione come “pedissequa reiterazione”, priva il ricorso della sua funzione essenziale: quella di muovere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove, un’operazione che esula completamente dai poteri del giudice di legittimità.
La decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il primo motivo del ricorso inammissibile. Ha ribadito un principio fondamentale: la Corte di Cassazione non può procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. La valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda sono di competenza esclusiva del giudice di merito (primo e secondo grado). Il ricorso per cassazione è consentito solo per violazioni di legge o per vizi logici evidenti e manifesti della motivazione, non per contestare l’interpretazione delle prove data dai giudici precedenti quando questa sia logica e coerente. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici per fondare la condanna per riciclaggio, il tentativo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti è stato ritenuto inammissibile.
Il diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte di Cassazione ha osservato che la decisione del giudice di merito era sorretta da una motivazione logica: il comportamento negativo dell’imputato era stato considerato un elemento ostativo alla concessione del beneficio. La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il giudice, per negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a indicare quelli ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, la non specificità del ricorso: riproporre le stesse censure già disattese in appello, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza di secondo grado, rende il ricorso apparente e quindi inammissibile. In secondo luogo, il divieto di rivalutazione del merito: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Se la motivazione della corte d’appello è logica e non contraddittoria, non può essere messa in discussione. Per quanto riguarda le attenuanti, la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e, se motivata in modo non manifestamente illogico, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi su vizi di legittimità e non su questioni di fatto. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione economica. Per gli operatori del diritto, è un monito a formulare impugnazioni specifiche e pertinenti, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un improbabile terzo grado di merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, ad esempio se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello o chiedono una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né ricostruisce i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e priva di contraddizioni evidenti. La valutazione dei fatti è di esclusiva competenza dei giudici di merito.
È sufficiente un solo motivo per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo l’orientamento della Cassazione, il giudice di merito non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli. È sufficiente che basi la sua decisione di negare le attenuanti su uno o più elementi ritenuti decisivi (come, in questo caso, il comportamento negativo dell’imputato), fornendo una motivazione logica per la sua scelta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 354 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 354 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e l’illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio ed in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispeci di cui all’art. 648 cod. pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, tale censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici dedotti, ha esplicitato le ragioni del prop convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato al ricorrente (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, ove si valorizzano gli elementi probatori in base ai quali i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrato, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, il reato d riciclaggio contestato in rubrica);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda ancora pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva il negativo comportamento dell’imputato quale circostanza ostativa al riconoscimento delle invocate circostanze), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti dec o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.