Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi presentati devono essere specifici e critici verso la sentenza impugnata, non una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di ricettazione, dove il ricorso è stato respinto proprio per la sua natura generica e ripetitiva.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. La persona imputata decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado in merito alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo. Sostanzialmente, si lamentava che i giudici d’appello avessero errato nel ritenerla consapevole della provenienza illecita dei beni.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si risolvevano in una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di merito. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, aveva già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sulla piena sussistenza del dolo richiesto per il reato di ricettazione.
L’Assenza di una Critica Argomentata
I giudici di legittimità hanno sottolineato come le doglianze della ricorrente dovessero considerarsi non specifiche, ma soltanto apparenti. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: quella di una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice d’appello, svuota il ricorso della sua funzione e lo rende, di fatto, inutile.
Il Rigetto della Circostanza Attenuata
Analogamente, la Corte ha giudicato generica e ripetitiva anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuata prevista per la ricettazione di particolare tenuità (art. 648, quarto comma, c.p.). Anche su questo punto, la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta con argomenti congrui e non illogici, che la ricorrente non ha saputo validamente contestare.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni di merito, senza evidenziare vizi di legittimità specifici (come un errore di diritto o un vizio logico manifesto della motivazione), non può essere accolto. La “pedissequa reiterazione” dei motivi d’appello dimostra l’incapacità del ricorso di sollevare una questione di legittimità rilevante, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. È indispensabile individuare i punti deboli della motivazione e costruire su di essi argomentazioni giuridiche nuove e specifiche. La semplice riproposizione dei motivi d’appello non solo è inefficace, ma espone il ricorrente a conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, l’impugnazione di legittimità deve essere un atto di critica puntuale e non un tentativo di ottenere un riesame dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, ciò è avvenuto perché i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già presentati e respinti in appello, senza costituire una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’?
Significa che le argomentazioni sono una copia identica e non critica di quelle già esaminate e rigettate dal giudice precedente. Questo tipo di motivo non solleva nuove questioni di diritto o vizi specifici della sentenza, rendendo il ricorso non funzionale allo scopo del giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SILVANO PIETRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata ove si fa riferimento, con corretti argomenti logici e giuridici, alla piena sussistenza del dolo richiesto dal reato oggetto di contestazione; tali doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che analogamente reiterativa, oltre che generica, è la doglianza relativa alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 quarto comma cod. pen. alla luce di quanto affermato dal giudice di merito con congrui e non illogici argomenti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente