Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
L’esito di un processo penale può spesso dipendere dalla precisione e dalla specificità con cui vengono presentate le argomentazioni difensive in sede di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di ammissibilità di un ricorso, sottolineando come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Il caso in esame riguarda un’imputazione per ricettazione e offre spunti fondamentali sulla prova del dolo e sull’applicazione delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. La condanna era legata al possesso di assegni di provenienza illecita. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato si concentrava su due aspetti cruciali della sentenza impugnata:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Il ricorrente contestava il ragionamento della Corte d’Appello riguardo alla sussistenza del dolo, in particolare nella sua forma di ‘dolo eventuale’. A suo dire, la motivazione era carente e non dimostrava adeguatamente la consapevolezza della provenienza illecita dei beni.
2. Mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata: Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 648, comma quarto, c.p., per non aver applicato la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, in considerazione del valore dei beni ricettati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una decisione netta di inammissibilità. Le argomentazioni dei giudici forniscono una guida chiara sui requisiti che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
Analisi del Primo Motivo: La Genericità dell’Impugnazione
La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e, pertanto, inammissibile. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a formulare affermazioni generali, senza instaurare un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva logicamente desunto la sussistenza del dolo eventuale dalle modalità del fatto e dalla natura stessa dei beni ricettati (assegni). Il ricorso, invece, non era riuscito a scalfire la coerenza logica di tale percorso argomentativo, violando i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. È un principio consolidato, infatti, che il ricorso non possa limitarsi a una mera riproposizione di argomenti già respinti, ma debba individuare con precisione il vizio logico o giuridico della decisione.
Analisi del Secondo Motivo: L’Esclusione dell’Ipotesi Attenuata
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva negato l’applicazione dell’attenuante basandosi sul ‘valore significativo’ degli importi riportati sugli assegni. La Cassazione ha confermato la correttezza di questa valutazione, ribadendo un principio di diritto consolidato: l’ipotesi attenuata per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta solo quando il valore del bene ricettato è ‘particolarmente lieve’. Nel caso di specie, il valore degli assegni non rientrava in questa categoria, rendendo impossibile l’applicazione della norma di favore. La decisione si allinea con precedenti giurisprudenziali che escludono la tenuità del fatto in presenza di valori economici non trascurabili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, la necessità di redigere ricorsi specifici, critici e puntuali, che non si limitino a contestazioni generiche ma dialoghino in modo serrato con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è spesso il frutto di una difesa che non riesce a superare questo scoglio. In secondo luogo, conferma che l’attenuante della particolare tenuità nel reato di ricettazione è strettamente legata a una valutazione oggettiva del valore economico del bene, che deve essere oggettivamente e indiscutibilmente esiguo. Questa pronuncia serve da monito: la superficialità nell’impugnazione e la sottovalutazione dei criteri giurisprudenziali consolidati portano inevitabilmente a una condanna definitiva e al pagamento delle spese processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità quando non soddisfa i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., ovvero quando si limita a formulare affermazioni generali senza un nesso critico e un confronto puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata.
Come si valuta la sussistenza del dolo eventuale nel reato di ricettazione?
Secondo la decisione, la sussistenza del dolo eventuale può essere desunta logicamente dalle modalità concrete del fatto e dalla natura del bene ricettato. Nel caso di specie, questi elementi sono stati ritenuti sufficienti dalla Corte d’Appello per affermare che l’imputato avesse accettato il rischio della provenienza illecita degli assegni.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi attenuata della ricettazione in questo caso?
L’ipotesi attenuata non è stata riconosciuta perché il valore degli assegni ricettati è stato ritenuto ‘significativo’. La giurisprudenza costante, confermata in questa ordinanza, stabilisce che tale attenuante si applica solo quando il valore del bene è ‘particolarmente lieve’, condizione non riscontrata nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36302 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ricettazione è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comm lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 26882 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01). Il ricorren a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicament corretta (vedi pag. 5 della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di app hanno desunto la sussistenza del dolo eventuale in considerazione delle modalità del fatto e della natura del bene ricettato), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percor argomentativo delle sentenze di merito.
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’ista difensiva sul valore significativo dell’importo riportato negli assegni ricetta ricorrente (vedi pag. 6 della sentenza oggetto di impugnazione), ha fatto buon us del principio di diritto secondo cui deve sempre escludersi la tenuità del f allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente l (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, COGNOME, non massimata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.