Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal.Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. chiedendo l’assoluzione dell’imputato e, in subordine, la riqualificazione del fatto nell’ipotesi attenuata prevista al quarto comma dello stesso articolo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, quanto all’elemento soggettivo, lungi dall’avere la sentenza impugnata ricavato il dolo dall’assenza, pure significativa, di qualsiasi diversa giustificazione in relazione al possesso di un ciclomotore di provenienza delittuosa, ha fatto anche riferimento alla costatata assenza della necessaria documentazione attestante la proprietà, circostanza non affatto priva di rilievo se si considerano le notorie modalità previste per la circolazione di un bene mobile registrato quale un ciclomotore;
analogamente, con riguardo alla esclusione dell’ipotesi attenuata, essendosi richiamato il dato del valore apprezzabile del bene in ragione della recente fabbricazione e del suo regolare utilizzo;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta in primis la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
che l’ulteriore doglianza che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondata, in quanto il dato negativo costituito dalla presenza di molteplici precedenti penali è stato apprezzato alla luce della commissione da parte dell’imputato dell’ennesimo delitto avente eguale natura, quale espressione
di un percorso criminale mai sopito per come avvalorato dalla circostanza che “nessun effetto deterrente risulta scaturito dalle numerose precedenti condanne” (pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente