Ricorso Inammissibile per Ricettazione: Quando Appellarsi è Inutile
Quando un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, il suo destino è segnato: la dichiarazione di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo sia destinato al fallimento, ma comporti anche la condanna al pagamento delle spese processuali. Analizziamo il caso di un uomo condannato per ricettazione di un ciclomotore e le ragioni per cui il suo tentativo di contestare la sentenza si è rivelato vano.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato era stato trovato in possesso di un ciclomotore di provenienza illecita. La sua difesa si era basata sulla richiesta di derubricare il reato in incauto acquisto (art. 712 c.p.) e sulla contestazione della pena inflitta, ritenuta eccessiva. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano confermato la sua responsabilità, sottolineando come l’imputato non avesse fornito alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza del veicolo.
I Motivi del Ricorso e la Manifesta Infondatezza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, articolandolo su due motivi principali:
1. Contestazione della responsabilità: Sosteneva l’errata valutazione dei fatti, affermando che il solo possesso delle chiavi non potesse provare la ricettazione, specialmente in assenza dei documenti di proprietà.
2. Eccessività della pena: Lamentava l’applicazione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la sanzione sproporzionata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente liquidato entrambi i punti, definendoli “meramente reiterativi” e “manifestamente infondati”.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché il ricorso non potesse essere accolto. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura stessa dell’atto di appello, che non introduceva nuovi elementi ma si limitava a riproporre questioni già ampiamente discusse e logicamente respinte dalla Corte d’Appello di Firenze.
Sulla Responsabilità Penale
Per quanto riguarda il primo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: in tema di ricettazione, l’onere di fornire una spiegazione attendibile sull’origine del bene posseduto ricade sull’imputato. Nel caso specifico, l’uomo non aveva offerto alcuna giustificazione sulla provenienza del ciclomotore. La Corte ha sottolineato che:
* La mancanza di una spiegazione plausibile è un elemento chiave per dedurre l’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
* Il fatto di detenere le chiavi del veicolo senza possedere i relativi documenti di trasferimento di proprietà è un indizio a carico, non a favore, dell’imputato.
Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, e il motivo di ricorso, non contestando la logicità di tale ragionamento, risultava infondato.
Sulla Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo, relativo alla pena, è stato giudicato un ricorso inammissibile. La Corte ha osservato che la decisione del giudice di merito era ben motivata. In particolare, erano stati evidenziati:
* I numerosi precedenti penali: L’imputato aveva una storia criminale significativa, anche recente, che dimostrava una totale indifferenza verso le condanne passate e un’accresciuta pericolosità sociale.
* L’assenza di elementi positivi: La difesa non aveva fornito alcun elemento favorevole sulla personalità o sulla condotta dell’imputato che potesse giustificare le attenuanti generiche.
* La corretta applicazione della recidiva: Il giudice aveva valutato, come richiesto dall’art. 133 c.p., il legame tra il reato attuale e le condanne precedenti, concludendo per un’assoluta indifferenza dell’imputato alle regole, giustificando così l’aumento di pena.
La Corte ha ricordato che il giudice non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento a favore o sfavore, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti decisivi.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze significative per il ricorrente: la conferma della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali, oltre a una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La lezione pratica è chiara: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Deve, invece, attaccare specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. In assenza di tali critiche mirate, il ricorso è destinato a diventare un ricorso inammissibile, con un aggravio di costi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente respinti dalla Corte di merito, senza contestare la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno confermato la colpevolezza per ricettazione?
La colpevolezza è stata confermata principalmente perché l’imputato, trovato in possesso del ciclomotore, non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa la sua provenienza. Secondo la Corte, questo è sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’origine illecita del bene.
Per quale ragione sono state negate le attenuanti generiche e confermata la recidiva?
Le attenuanti sono state negate per l’assenza di elementi positivi sulla personalità dell’imputato e per i suoi numerosi precedenti penali. La recidiva è stata confermata perché i precedenti dimostravano l’indifferenza dell’imputato alle condanne e la sua accresciuta pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44860 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/12/1988
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la affermazione d responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. (e la mancata riqualificazione ex art. 712 cod. pen.), è fondato su motivi meramente reiterativi e manifestamente infondati, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi da Corte di merito, nella parte in cui rileva, coerentemente con la giurisprudenza di legittim che: a) l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione circa la provenienza del possesso del ciclomotore (con quanto ne consegue anche in termini di elemento soggettivo); b) la circostanza che detenesse le chiavi del veicolo è priva di rilevanza, non essendo in possesso dei documenti riguardanti il trasferimento di proprietà;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività della pe l’applicazione della recidiva e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti reiterativo, non è consentito e risulta comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, che evidenzia: a) i numerosi precedenti penali, anche recenti, che comprovano l’indifferenza alle ripetute condanne e la accresciuta pericolosità sociale; b) l’insussistenza di elementi positivamente valutabili in ord alla personalità o alla condotta dell’imputato – neppure allegati dalla difesa – e la mancanza forme di impegno in termini riparatori o risarcitori, anche considerato il principio affermat questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinieg della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri da tale valutazione;
che il medesimo motivo, nella parte in cui contesta la sussistenza della recidiva non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito, a 3, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, esaminand concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto procede e le precedenti condanne ed evidenziando l’assoluta indifferenza dell’imputato alle ripetute condanne riportate, nonché la sua accresciuta pericolosità sociale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 29 ottobre 2024
Il Consi lie e estensore
Il Presid nte