Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è una Copia Incolla
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione deve presentare vizi di legittimità e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già esaminate e rigettate nei gradi di giudizio precedenti. Il caso in esame ha portato a dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione e per il porto di un coltello. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando diversi aspetti. In primo luogo, contestava la motivazione della sentenza riguardo la sua responsabilità penale per la ricettazione, chiedendo una riqualificazione del reato in incauto acquisto, una fattispecie meno grave. In secondo luogo, lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto in relazione al porto del coltello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i motivi del ricorso e li ha ritenuti meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, il ricorso non introduceva nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze, trasformando il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita dalla legge.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione di inammissibilità su argomentazioni chiare e consolidate. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per rigettare le richieste dell’imputato.
Per quanto riguarda la ricettazione, era stata evidenziata l’inattendibilità della versione fornita dall’imputato circa la provenienza della cosa ricevuta. Questo elemento è cruciale per dimostrare la consapevolezza dell’origine illecita del bene, requisito fondamentale per il reato di ricettazione.
In riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante per il porto del coltello, la Corte ha valorizzato la valutazione negativa sulla personalità dell’imputato. Tale giudizio era fondato sui suoi numerosi e specifici precedenti penali, che rendevano impossibile considerare il fatto di lieve entità.
Poiché il ricorso si limitava a contestare queste valutazioni di merito senza sollevare reali vizi di legge o di motivazione (come la manifesta illogicità), è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ha importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per contestare errori di diritto, non per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente discussi e decisi dai giudici di merito. Un ricorso che non rispetta questi limiti è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale con argomenti logici e giuridici corretti.
Quale elemento è stato decisivo per confermare il reato di ricettazione anziché quello di incauto acquisto?
L’elemento decisivo è stata l’inattendibile indicazione fornita dall’imputato sulla provenienza della cosa ricevuta, che ha permesso di confermare la sua consapevolezza dell’origine illecita del bene.
Perché non è stata concessa l’attenuante della lieve entità per il porto di oggetti atti ad offendere?
L’attenuante non è stata concessa a causa del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, basato sui suoi numerosi e specifici precedenti penali, che hanno portato a escludere la lieve entità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46067 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46067 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 25/12/1983
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato e alla mancata riqualificazione nella fattispecie di incauto acquisto, nonché la violazione di legge in relazione all’omesso riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del porto di oggetti atti a offendere, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 6 e 7 sull’inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, pag. 8 sulle modalità del porto del coltello e sui numerosi precedenti, anche specifici, che avevano determinato un giudizio negativo sulla personalità del reo, tale da escludere la lieve entità del fatto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente