Ricorso inammissibile: quando ripetere i motivi d’appello non paga
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non da un errore di diritto nel merito, ma da un vizio metodologico nella sua presentazione. La Corte di Cassazione ha rigettato l’impugnazione di un soggetto condannato per ricettazione, sottolineando un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le stesse argomentazioni. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna per il reato di ricettazione, ex art. 648 c.p., confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’eccessiva severità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e la valutazione sul ricorso inammissibile
Il ricorrente ha cercato di scardinare la sentenza di condanna su due fronti:
1. Sulla responsabilità per ricettazione: Ha denunciato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
2. Sulle attenuanti generiche e la pena: Ha contestato la decisione dei giudici di merito di non concedergli le attenuanti generiche, ritenendo inoltre che la pena applicata fosse sproporzionata.
Tuttavia, come vedremo, la Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di un esame approfondito, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i due motivi, concludendo per l’inammissibilità di entrambi, seppur per ragioni differenti.
Analisi del Primo Motivo: La mera ripetizione dell’appello
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse difese, sperando in un esito diverso. Il ricorso deve evidenziare gli errori logici o giuridici commessi dal giudice del gravame, non limitarsi a riaffermare la propria tesi. In questo caso, i motivi sono stati considerati ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettevano di assolvere alla funzione critica che è propria di questo mezzo di impugnazione.
Analisi del Secondo Motivo: La discrezionalità del giudice di merito
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la concessione o l’esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo giudizio è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione non contraddittoria e che dia conto degli elementi presi in considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione facendo riferimento ai ‘numerosi precedenti penali’ dell’imputato, un elemento valido ai sensi dell’art. 133 c.p. per valutare la personalità del reo. Anche la determinazione della pena è stata ritenuta corretta, in quanto basata sulla gravità del fatto e sulla personalità del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione riafferma l’importanza della specificità e della novità dei motivi di ricorso. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione che non si confronta criticamente con la decisione di secondo grado, ma si limita a ripeterne i contenuti. Questa ordinanza serve da monito: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende suggella la definitività della decisione e sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere in modo pedissequo gli stessi argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, risultando così un motivo solo apparente e non specifico.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione. Il suo controllo è limitato alla verifica che la motivazione del giudice di merito sia logica, non contraddittoria e basata sugli elementi previsti dalla legge (come i precedenti penali), poiché la concessione delle attenuanti è un giudizio di fatto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 23/10/1965
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 648 pen., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di mer (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, ove il giudice del gravame, con corretti argomenti logici e giuridici, ha rilevato la sussistenza di tutti gli elementi cos del reato di ricettazione contestato al ricorrente), dovendosi gli stessi considerare no specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione articolata sul punto dal giudice di merito (si vedano pagg.4 e 5 dell’impugnata sentenza), considerato che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e di conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pe considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. (Nella specie, la Cort ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richia sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) e considerato, inoltre, che la pena è stata determinata tenendo a riferimento la personalità del ricorrente e la gravità del fatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.