Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire il concetto di ricorso inammissibile, una decisione che ferma il processo senza analizzare nuovamente la vicenda. Il caso riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha visto il suo appello finale respinto non per l’infondatezza delle sue ragioni, ma perché i motivi presentati non erano conformi ai requisiti richiesti per un giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché la Corte ha preso questa decisione e quali principi ha ribadito.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce da una condanna per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre principali motivi di doglianza. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una riqualificazione del reato e la concessione di attenuanti.
Analisi dei Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre punti principali, ciascuno dei quali è stato attentamente vagliato e respinto dalla Suprema Corte.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Il primo motivo contestava la logicità della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità penale. La Cassazione ha subito rilevato come queste argomentazioni non fossero nuove, ma rappresentassero una pedissequa reiterazione di quanto già esposto e puntualmente disatteso dalla Corte d’Appello. Questo è un errore strategico comune: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche questioni. È necessario, invece, evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o palesi illogicità nella motivazione.
Secondo Motivo: La Riqualificazione del Reato
Con il secondo motivo, si chiedeva di riqualificare il reato da ricettazione consumata a semplice tentativo. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La richiesta, infatti, implicava una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente viziata o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo logico e coerente le ragioni del suo convincimento, rendendo inattaccabile la sua decisione sotto questo profilo.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
L’ultimo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha giudicato anche questa doglianza manifestamente infondata. La sentenza d’appello aveva motivato il diniego facendo riferimento a due elementi specifici e decisivi: l’elevato valore della merce oggetto di ricettazione e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel negare le attenuanti, il giudice non è obbligato ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in toto. La decisione si fonda sul principio fondamentale che distingue il giudizio di merito da quello di legittimità. I primi due motivi sono stati respinti perché, di fatto, chiedevano alla Cassazione di comportarsi come un giudice di merito, riesaminando i fatti e le prove. Il terzo motivo è stato considerato infondato perché la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti era completa, logica e giuridicamente corretta. Infine, anche una memoria difensiva presentata successivamente è stata ritenuta irrilevante, in quanto si limitava a ribadire concetti già espressi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è indispensabile individuare e argomentare specifici vizi di legittimità della sentenza. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti o riproporre sterilmente le stesse difese è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a ripetere i medesimi motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello o quando mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non compete alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riconsiderare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, senza poter entrare in una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
Per quale motivo possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ritiene prevalenti elementi negativi. In questo caso, sono stati considerati decisivi l’elevato valore della merce ricettata e i precedenti penali specifici dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il 10/02/1974
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria trasmessa in data 30 maggio 2025;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 648 cod. pen., denunciando l’illogicità della stessa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha già provveduto a fornire adeguata risposta, come si evince dalla lettura delle pagg. 9-12 della sentenza impugnata, alle censure prospettate con i motivi di gravame;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 648 cod. pen. nel tentativo di ricettazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 13 della sentenza impugnata) sulla falsariga della consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’immotivato rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 13 della sentenza impugnata, ove si fa riferimento all’elevato valore delle merce oggetto di ricettazione e alla personalità del reo, gravato da precedenti penali tutti rientranti nei reati contro il patrimonio), anche considerato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che la memoria da ultimo trasmessa in data 30 maggio 2025 si limita a riepilogare e reiterare i motivi di ricorso già compiutamente sviluppati, senza nulla innovare rispetto all’originaria prospettazione dei motivi di doglianza;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 giugno 2025.